Art. 8 — Ricorso

Contro gli atti amministrativi definitivi e' ammesso ((ricorso straordinario)) per motivi di legittimita' da parte di chi vi abbia interesse. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non e' ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

Testo vigente dal 20 febbraio 2026

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 406/2007

    Questione inammissibile
    30 novembre 2007

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 10, primo e secondo comma, dello stesso decreto, sollevate, subordinatamente l'una all'altra, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la prima, e all'art. 25 Cost., la seconda. Il rimettente censura l'art. 8 laddove prevede, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro di tipo privatistico, attribuiti alla cognizione del giudice ordinario, e l'art. 10 nella parte in cui non prevede, in caso di opposizione dei controinteressati, che il ricorrente che intenda insistere nel ricorso debba depositare l'atto di costituzione in giudizio nella cancelleria del giudice ordinario competente anziché del giudice amministrativo e prevede che quest'ultimo rimetta gli atti al ministero competente anche quando riconosca che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Infatti, il TAR rimettente afferma la sicura insussistenza della propria giurisdizione, sostenendo che ciò non esclude la rilevanza della questione, ma anzi ne rappresenta il fondamento, poiché la regressione del procedimento alla fase amministrativa contenziosa sottrarrebbe definitivamente la controversia alla cognizione del giudice amministrativo: peraltro, tale convincimento non è sorretto da alcuna argomentazione, con conseguente insufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 25 cost. · Art. 8 Ricorsi amministrativi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 432/2006

    Questione inammissibile
    19 dicembre 2006

    Il rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale si caratterizza per la sussistenza del principio dell’alternatività. Infatti, non è lesiva delle regole costituzionali, che presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi lesi da un atto amministrativo, la facoltà per il ricorrente, prevista dall’art. 8 del d.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, di optare per il rimedio di natura non giurisdizionale, atteso che l'esercizio di questa facoltà costituisce il risultato di una libera scelta, effettuata sulla base di una valutazione di convenienza con cui l'interessato decide di prescindere dalla garanzia della tutela giurisdizionale. Inoltre, la medesima facoltà di scelta è assicurata dal sistema ai controinteressati e all'amministrazione non statale che ha emanato l'atto impugnato, i quali possono, attraverso una formale opposizione, optare per il trasferimento del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale ovvero restare nella sede straordinaria prescelta dal ricorrente, con ciò rinunciando alla stessa tutela giurisdizionale. - Sul principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, v. citate sentenze n. 148/1982 e n. 78/1966.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 98 cost.

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  • Ordinanza n. 301/2001

    Questione infondata
    25 luglio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in connessione con gli artt. 11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, sia sotto il profilo della mancanza di una specifica disposizione volta a delegare il Governo a dettare una nuova disciplina dei ricorsi amministrativi, sia sotto il profilo della assoluta carenza di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione in relazione, in particolare, alle linee della disciplina del ricorso straordinario e ai poteri del Consiglio di Stato, sia infine per la presunta attribuzione al Presidente della Repubblica di una competenza ulteriore rispetto a quelle previste in Costituzione. Infatti, con ordinanza n. 56 del 2001, è stata dichiarata la manifesta infondatezza di una identica questione di legittimità costituzionale sollevata dal medesimo rimettente, il quale non ha addotto argomentazioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle prese in esame nella citata ordinanza. M.F.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 87 cost. · Art. 8 Ricorsi amministrativi

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1972 al 20 febbraio 2026. 4 parole tolte.

Contro gli atti amministrativi definitivi e' ammesso ricorso straordinario tolto: al Presidente della Repubblica per motivi di legittimita' da parte di chi vi abbia interesse. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non e' ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199~art8 · fonte del testo

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