Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 10, primo e secondo comma, dello stesso decreto, sollevate, subordinatamente l'una all'altra, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la prima, e all'art. 25 Cost., la seconda. Il rimettente censura l'art. 8 laddove prevede, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro di tipo privatistico, attribuiti alla cognizione del giudice ordinario, e l'art. 10 nella parte in cui non prevede, in caso di opposizione dei controinteressati, che il ricorrente che intenda insistere nel ricorso debba depositare l'atto di costituzione in giudizio nella cancelleria del giudice ordinario competente anziché del giudice amministrativo e prevede che quest'ultimo rimetta gli atti al ministero competente anche quando riconosca che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Infatti, il TAR rimettente afferma la sicura insussistenza della propria giurisdizione, sostenendo che ciò non esclude la rilevanza della questione, ma anzi ne rappresenta il fondamento, poiché la regressione del procedimento alla fase amministrativa contenziosa sottrarrebbe definitivamente la controversia alla cognizione del giudice amministrativo: peraltro, tale convincimento non è sorretto da alcuna argomentazione, con conseguente insufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 25 cost. · Art. 8 Ricorsi amministrativi