Corte costituzionale

Ordinanza n. 301/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10

del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei

procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), in connessione

con gli articoli 11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., promosso con

ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal Tribunale amministrativo

regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria,

iscritta al n. 754 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso del giudizio introdotto dal comune di

Reggio Calabria con atto di opposizione a ricorso straordinario, il

Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata

di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 5 luglio 2000, ha

sollevato, in riferimento agli articoli 76, 77, primo comma, e 87

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

articoli 8, 9 e 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi

amministrativi), in connessione con gli articoli 11, 12, 13 e 14 del

medesimo d.P.R;

che il remittente, respinte le eccezioni di inammissibilità

del ricorso straordinario proposte dall'amministrazione comunale,

prospetta in primo luogo la violazione degli artt. 76 e 77 della

Costituzione, sia sotto il profilo della mancanza nell'articolo 4

della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il

riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento

delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni

dei dipendenti statali), come sostituito dall'articolo 6 della legge

28 ottobre 1970, n. 775 (Modifiche ed integrazioni alla legge

18 marzo 1968, n. 249), di una specifica disposizione volta a

delegare il Governo a dettare una nuova disciplina dei ricorsi

amministrativi, sia sotto il profilo della assoluta carenza di

principi e criteri direttivi nella legge di delegazione in relazione,

in particolare, alle linee della disciplina del ricorso straordinario

e ai poteri del Consiglio di Stato nel procedimento che ha preceduto

l'emanazione del d.P.R. n. 1199 del 1971;

che, ad avviso del remittente, le medesime disposizioni

violerebbero l'articolo 87 della Costituzione, posto che

attribuirebbero al Presidente della Repubblica una competenza

ulteriore rispetto a quelle previste in Costituzione;

che, in via subordinata, il giudice a quo rileva che,

quand'anche si volesse ritenere che nell'oggetto della delega

contenuta nell'articolo 4 della legge n. 249 del 1968, come

sostituito dall'articolo 6 della legge n. 775 del 1970, fosse incluso

il potere di disciplinare il ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica, la normativa del d.P.R. n. 1199 del 1971

contrasterebbe ugualmente con l'articolo 76 della Costituzione;

che infatti, prosegue il remittente, il citato articolo 4,

nel conferire al Governo la delega per disciplinare i singoli

procedimenti amministrativi nei vari settori, aveva dettato i

seguenti principi e criteri: "si dovrà sempre tendere alla

semplificazione e allo snellimento delle procedure, in modo da

rendere quanto più sollecita ed economica l'azione amministrativa, e

a tal fine dovrà realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle

duplicazioni di competenza, dei concerti non necessari e dei pareri

[...] che non siano essenziali per una adeguata valutazione del

pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei

cittadini";

che il d.P.R. n. 1199 del 1971, secondo il giudice a quo, non

si sarebbe attenuto, quanto alla disciplina del ricorso

straordinario, ai principi e criteri imposti dalla delega per diversi

aspetti: il termine per la proposizione del ricorso straordinario

sarebbe più ampio di quello previsto per gli altri ricorsi

amministrativi; termini sovrabbondanti sarebbero previsti per

l'istruttoria del ricorso; il termine finale del procedimento sarebbe

del tutto incerto; in tale procedimento non sarebbe applicabile la

normativa [art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127

(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e

dei procedimenti di decisione e di controllo)], che consente di

provvedere, scaduto un termine congruo, anche senza attendere il

parere del Consiglio di Stato; il Ministro competente potrebbe

chiedere al Consiglio di Stato un nuovo avviso in revisione; il

Ministro che intende proporre una decisione difforme dal parere del

Consiglio di Stato deve sottoporre l'affare alla deliberazione del

Consiglio dei ministri, quale che ne sia la materia o il valore;

l'inottemperanza alle decisioni sul ricorso straordinario

comporterebbe la necessità, per l'interessato, di rivolgersi al

giudice amministrativo con il rito ordinario;

che, ad avviso del remittente, anche il criterio della

economicità sarebbe violato dalla disciplina posta dal d.P.R.

n. 1199 del 1971, oltre che per l'esuberanza procedimentale già

rilevata, anche per le seguenti altre ragioni: il ricorso

straordinario attiva i vertici dei Ministeri per l'istruttoria e

talvolta il Ministro stesso, un collegio di cinque magistrati del

Consiglio di Stato per la formulazione del parere, il Ministro per la

controfirma del decreto presidenziale, il Capo dello Stato per la

firma del decreto; il costo del procedimento sarebbe, per i soggetti

che di tale strumento intendono avvalersi, tutt'altro che economico;

la alternatività del ricorso straordinario sarebbe configurabile

solo in riferimento al giudizio amministrativo e non anche rispetto

al giudizio ordinario;

che il giudice a quo afferma la rilevanza della questione in

quanto il giudizio principale potrebbe proseguire solo se venisse

affermata la legittimità delle disposizioni censurate;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata o, in subordine, infondata.

Considerato che il tribunale amministrativo per la Calabria -

sezione staccata di Reggio Calabria, dubita, in riferimento agli

articoli 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, della

legittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10 del d.P.R.

24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in

materia di ricorsi amministrativi), in connessione con gli articoli

11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R;

che questa Corte, con ordinanza n. 56 del 2001, ha dichiarato

la manifesta infondatezza di una identica questione di legittimità

costituzionale sollevata dal medesimo remittente;

che, poiché non risultano addotte argomentazioni differenti

ed ulteriori rispetto a quelle prese in esame nella citata ordinanza,

anche la questione oggetto del presente giudizio deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10 deld.P.R.

24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in

materia di ricorsi amministrativi), in connessione con gli articoli

11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., sollevata, in riferimento agli

articoli 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio

Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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