Art. 9 — Termine - Presentazione

Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce. Ai controinteressati e' assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale. Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalita' e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.

Testo vigente dal 17 gennaio 1972

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 301/2001

    Questione infondata
    25 luglio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in connessione con gli artt. 11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, sia sotto il profilo della mancanza di una specifica disposizione volta a delegare il Governo a dettare una nuova disciplina dei ricorsi amministrativi, sia sotto il profilo della assoluta carenza di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione in relazione, in particolare, alle linee della disciplina del ricorso straordinario e ai poteri del Consiglio di Stato, sia infine per la presunta attribuzione al Presidente della Repubblica di una competenza ulteriore rispetto a quelle previste in Costituzione. Infatti, con ordinanza n. 56 del 2001, è stata dichiarata la manifesta infondatezza di una identica questione di legittimità costituzionale sollevata dal medesimo rimettente, il quale non ha addotto argomentazioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle prese in esame nella citata ordinanza. M.F.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 87 cost. · Art. 8 Ricorsi amministrativi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 56/2001

    Questione infondata
    13 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (concernenti la disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato). Le norme censurate, infatti: (a) non sono state emesse in difetto di delega, in quanto la legge delega (legge n. 249 del 1968) non contiene ostacoli nè letterali, nè sistematici, per ritenere che, sulla base di essa, il Governo fosse abilitato a riordinare i procedimenti relativi ai ricorsi amministrativi; (b) non ha mancato di fissare principi e criteri direttivi idonei ad orientare e indirizzare l'attività legislativa delegata; (c) non ledono le attribuzioni del Capo dello Stato, in quanto molte leggi deferiscono alla firma del Capo dello Stato non soltanto regolamenti, ma anche provvedimenti attinenti in concreto all'attività della pubblica amministrazione. - Sulla natura unitaria dei ricorsi amministrativi, v. sentenza n. 298/1986. - Sulla ammissibilità dell'attribuzione al Capo dello Stato della firma di provvedimenti amministrativi, v. sentenza n. 35/1962. - Sui caratteri del ricorso straordinario al Capo dello Stato, v. sentenze n. 1/1964 e n. 298/1986. M.R.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 87 cost. · Art. 8 Ricorsi amministrativi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199~art9 · fonte del testo

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