Art. 13 — Parere su ricorso straordinario

L'organo al quale e' assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria e' incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, puo' richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalita' previste nell'art. 9, quinto comma. ((Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimita' costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonche' la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati)). Se l'istruttoria e' completa e il contraddittorio e' regolare, esprime parere:

  • a)per la dichiarazione di inammissibilita', se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facolta' dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
  • b)per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarita' sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilita' del ricorso;
  • c)per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
  • d)per accoglimento e la rimessione degli atti allo organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
  • e)per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimita'.

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 56/2001

    Questione infondata
    13 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (concernenti la disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato). Le norme censurate, infatti: (a) non sono state emesse in difetto di delega, in quanto la legge delega (legge n. 249 del 1968) non contiene ostacoli nè letterali, nè sistematici, per ritenere che, sulla base di essa, il Governo fosse abilitato a riordinare i procedimenti relativi ai ricorsi amministrativi; (b) non ha mancato di fissare principi e criteri direttivi idonei ad orientare e indirizzare l'attività legislativa delegata; (c) non ledono le attribuzioni del Capo dello Stato, in quanto molte leggi deferiscono alla firma del Capo dello Stato non soltanto regolamenti, ma anche provvedimenti attinenti in concreto all'attività della pubblica amministrazione. - Sulla natura unitaria dei ricorsi amministrativi, v. sentenza n. 298/1986. - Sulla ammissibilità dell'attribuzione al Capo dello Stato della firma di provvedimenti amministrativi, v. sentenza n. 35/1962. - Sui caratteri del ricorso straordinario al Capo dello Stato, v. sentenze n. 1/1964 e n. 298/1986. M.R.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 87 cost. · Art. 8 Ricorsi amministrativi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1972 al 4 luglio 2009. 75 parole aggiunte.

… contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalita' previste nell'art. 9, quinto comma. Se aggiunto: ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimita' costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonche' la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati. Se l'istruttoria e' completa e il contraddittorio e' regolare, esprime parere:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199~art13 · fonte del testo

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