Art. 10 — Opposizione dei controinteressati

I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato - l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. 1 Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso e' inammissibile in sede giurisdizionale, ma puo' essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare. Il mancato esercizio della facolta' di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento ((...)), salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 29 luglio 1982, n. 148 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1982 n. 213), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facolta' di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica" e "la illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio della facolta' di scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo."

Testo vigente dal 20 febbraio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 148/1982

    Ha colpito questo articolo
    29 luglio 1982

    Nel procedimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la posizione dell'autorita` resistente e` diversa a seconda che l'atto, contro il quale e` rivolto il ricorso, provenga da un organo dello Stato o di altro ente pubblico. Infatti, mentre l'autorita` statale, per i poteri istruttori e decisionali ad essa riconosciuti, si pone in posizione di preminenza di fronte al ricorrente ed ai controinteressati, l'ente pubblico, invece, assume la veste di mera controparte rispetto al ricorrente, senza alcun potere di decidere, ne` di influire, piu` di quanto sia dato alle altre parti, sulla decisione. È pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facolta` di chiedere la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato. - sulla estensione ai controinteressati della facolta` di adire la tutela giurisdizionale cfr. S. n. 1/1964. - sul principio dell'alternativita` cfr. S. n. 78/1966. - sulla natura del ricorso e sul procedimento cfr. S. n. 13/1975.

    Art. 10 Ricorsi amministrativi · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 406/2007

    Questione inammissibile
    30 novembre 2007

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 10, primo e secondo comma, dello stesso decreto, sollevate, subordinatamente l'una all'altra, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la prima, e all'art. 25 Cost., la seconda. Il rimettente censura l'art. 8 laddove prevede, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro di tipo privatistico, attribuiti alla cognizione del giudice ordinario, e l'art. 10 nella parte in cui non prevede, in caso di opposizione dei controinteressati, che il ricorrente che intenda insistere nel ricorso debba depositare l'atto di costituzione in giudizio nella cancelleria del giudice ordinario competente anziché del giudice amministrativo e prevede che quest'ultimo rimetta gli atti al ministero competente anche quando riconosca che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Infatti, il TAR rimettente afferma la sicura insussistenza della propria giurisdizione, sostenendo che ciò non esclude la rilevanza della questione, ma anzi ne rappresenta il fondamento, poiché la regressione del procedimento alla fase amministrativa contenziosa sottrarrebbe definitivamente la controversia alla cognizione del giudice amministrativo: peraltro, tale convincimento non è sorretto da alcuna argomentazione, con conseguente insufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione.

    Art. 8 Ricorsi amministrativi · Art. 10 Ricorsi amministrativi · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 432/2006

    Questione inammissibile
    19 dicembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione. Infatti, l'intervento additivo sollecitato dal rimettente - volto alla introduzione nel sistema di una norma che dovrebbe consentire al giudice amministrativo, d’ufficio, di trasferire nella sede giurisdizionale il ricorso straordinario nel caso in cui innanzi a sé sia stato impugnato un atto consequenziale rispetto a quello oggetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato – attiene sostanzialmente alla introduzione nella sistema di giustizia amministrativa di forme di coordinamento tra i due rimedi in esame, quello straordinario proposto avverso l'atto presupposto e quello giurisdizionale mosso nei confronti dell'atto applicativo, e, dunque, a scelte riservate alla discrezionalità del legislatore nessuna delle quali può considerarsi costituzionalmente obbligata. - In relazione alla discrezionalità del legislatore in materia di revisione della disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato, v. citata sentenza n. 298/1986.

    Art. 8 Ricorsi amministrativi · Art. 10 Ricorsi amministrativi · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1982 al 20 febbraio 2026. 4 parole tolte.

… straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento tolto: del Presidente della Repubblicaaggiunto: ..., salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari