Art. 14 — Competenza a conoscere dei reati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1994 al 12 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 9 marzo 1994 al 12 gennaio 2018
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Testo in vigore dal 9 marzo 1994 al 12 gennaio 2018
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3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1962 al 9 marzo 1994. 69 parole tolte.
tolto: La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte d'assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali e' il giudice del luogo ove e' avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale. Non e' consentita la remissione del procedimento al pretore. Al giudizio si procede con rito direttissimo.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art14 · fonte del testo
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