[1]La cognizione dei reati indicati nei precedenti articoli appartiene ai Tribunali ed ai pretori, giusta le norme del Codice di procedura penale, od ai Regi Tribunali consolari residenti in paesi stranieri, nei quali e' permesso l'esercizio della giurisdizione consolare.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 dicembre 1956, n. 1447
2La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620".
Testo vigente dal 19 gennaio 1957
