Art. 14 — Competenza a conoscere dei reati

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La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte d'assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali e' il giudice del luogo ove e' avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale. Non e' consentita la remissione del procedimento al pretore. Al giudizio si procede con rito direttissimo.

Testo in vigore dal 28 aprile 1962 al 9 marzo 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art14 · fonte del testo

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