Art. 10-ter — Omesso versamento di IVA
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E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. 9
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38".
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 22-10-2015 a seguito della soppressione della lettera p) dell'art. 39, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che disponeva la modifica del comma 1 del presente articolo, ad opera della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del medesimo, conseguentemente l'aggiornamento in calce disposto dall'art. 39, comma 3 e' stato eliminato.
Testo in vigore dal 25 dicembre 2019 al 29 giugno 2024
