Art. 10-ter — Omesso versamento di IVA

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La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38".

Testo in vigore dal 17 aprile 2014 al 22 ottobre 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 80/2014

    Ha colpito questo articolo
    8 aprile 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 50.000 ma non ad euro 77.468,53. Il giudice a quo ha totalmente omesso di descrivere la fattispecie concreta sulla quale è chiamato a pronunciarsi, affermando la rilevanza della questione in termini meramente assertivi. - Nel senso della manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 192/2013, 150/2013 e 99/2013.

    Art. 3 cost. · Art. 10-ter Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 209/2016

    Altra decisione
    8 settembre 2016

    Sono restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui punisce l'omesso versamento dell' IVA, già assoggettato a sanzione amministrativa dall'art. 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per dedotto contrasto con il principio del ne bis in idem per la concorrenza di reato penale ed illecito amministrativo in relazione alla medesima condotta. La norma censurata, infatti, è stata modificata dall'art. 8 del successivo d.lgs. n. 158 del 2015 che, nell'apportare un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo, ha innalzato la soglia di punibilità dell'illecito dai precedenti 50.000 euro a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta e, quindi, ad un importo più elevato di quello indicato nel capo di imputazione. Pertanto, alla luce del citato jus superveniens , si impone un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. Sulla restituzione degli atti per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo, v. la citata ordinanza n. 112/2016.

    Art. 117 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 10-ter Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 88/2015

    Questione inammissibile
    15 maggio 2015

    È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d.lgs 10 marzo 2000, n.74, impugnato, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, prevede per il delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, prima delle modifiche operate dal d.l. n. 138 del 2011. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta, nei sensi auspicati dal ricorrente, la sentenza n. 80 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata - così rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc - nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'Imposta sul valore aggiunto, dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 103.291,38. - Per la declaratoria di incostituzionalità in parte qua della norma censurata, v. la citata sentenza n. 80/2014. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta mancanza di oggetto, a seguito della rimozione dall'ordinamento, con efficacia ex tunc , della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, v. ex plurimis , le citate ordinanze nn. 28/2015, 272/2014, 206/2014 e 321/2013.

    Art. 3 cost. · Art. 10-ter Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2006 al 17 aprile 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art10ter · fonte del testo

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