Art. 10-ter — Omesso versamento di IVA
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 2019 al 25 dicembre 2019. Leggi il testo vigente →
E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro ((centocinquantamila)) per ciascun periodo d'imposta. 8
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38".
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
8Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto". - La modifica dell'art. 10-bis, comma 1, ha perso efficacia per effetto della soppressione della lettera p) dell'art. 39, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ad opera della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del medesimo, conseguentemente anche l'aggiornamento in calce disposto con l'art. 39, comma 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha perso efficacia.
Testo in vigore dal 27 ottobre 2019 al 25 dicembre 2019
