Art. 10-ter — Omesso versamento di IVA

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 2019 al 25 dicembre 2019. Leggi il testo vigente →

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro ((centocinquantamila)) per ciascun periodo d'imposta. 8

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38".

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

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Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto". - La modifica dell'art. 10-bis, comma 1, ha perso efficacia per effetto della soppressione della lettera p) dell'art. 39, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ad opera della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del medesimo, conseguentemente anche l'aggiornamento in calce disposto con l'art. 39, comma 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha perso efficacia.

Testo in vigore dal 27 ottobre 2019 al 25 dicembre 2019

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 80/2014

    Ha colpito questo articolo
    8 aprile 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 50.000 ma non ad euro 77.468,53. Il giudice a quo ha totalmente omesso di descrivere la fattispecie concreta sulla quale è chiamato a pronunciarsi, affermando la rilevanza della questione in termini meramente assertivi. - Nel senso della manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 192/2013, 150/2013 e 99/2013.

    Art. 10-ter Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 209/2016

    Altra decisione
    8 settembre 2016

    Sono restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui punisce l'omesso versamento dell' IVA, già assoggettato a sanzione amministrativa dall'art. 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per dedotto contrasto con il principio del ne bis in idem per la concorrenza di reato penale ed illecito amministrativo in relazione alla medesima condotta. La norma censurata, infatti, è stata modificata dall'art. 8 del successivo d.lgs. n. 158 del 2015 che, nell'apportare un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo, ha innalzato la soglia di punibilità dell'illecito dai precedenti 50.000 euro a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta e, quindi, ad un importo più elevato di quello indicato nel capo di imputazione. Pertanto, alla luce del citato jus superveniens , si impone un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. Sulla restituzione degli atti per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo, v. la citata ordinanza n. 112/2016.

    Art. 10-ter Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 256/2015

    Altra decisione
    3 dicembre 2015

    ordina la restituzione degli atti ai Tribunali ordinari di Lecce, Monza, Trento e Teramo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.…

    Art. 10-bis Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost. · Art. 10-ter Reati tributari

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (16)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2015 al 27 ottobre 2019. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

tolto: 1.E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, … valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro tolto: duecentocinquantamila aggiunto: centocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

    Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto". - La modifica dell'art. 10-bis, comma 1, ha perso efficacia per effetto della soppressione della lettera p) dell'art. 39, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ad opera della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del medesimo, conseguentemente anche l'aggiornamento in calce disposto con l'art. 39, comma 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha perso efficacia.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art10ter · fonte del testo

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