Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1968 al 25 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato: "L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:

  • 1)entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;
  • 2)entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni. Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed 1) del precedente articolo 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto nel termine massimo di 15 anni".

Testo in vigore dal 29 aprile 1968 al 25 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art11 · fonte del testo

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