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Miscellanea
Provvidenze a favore della pesca marittima
Legge 28 marzo 1968, n. 479
- Aggiornato al
- 15 novembre 1994
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 32
Titolo I — Contributi a fondo perdutoartt. 1-4
- Art. 1E' autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo…
- Art. 2I contributi possono essere concessi per le seguenti opere ed acquisti: a) nuove…
- Art. 3La concessione dei contributi e' disposta con decreto del Ministro per la marina…
- Art. 4Le domande di contributo di cui all'articolo 1 della presente legge devono essere dirette…
Titolo II — Credito peschereccioartt. 5-15
- Art. 5Il primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi'…
- Art. 6Gli stanziamenti rispettivamente disposti, per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968…
- Art. 7Il termine del 30 giugno 1970, previsto nel terzo comma dell'articolo 2 e nell'articolo 5…
- Art. 8senza rubricaabrogato
- Art. 9Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni stipulate con…
- Art. 10L'importo massimo dei mutui stabilito in lire 10 milioni dall'articolo 5 della legge 27…
- Art. 11Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi'…
- Art. 12Il primo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi'…
- Art. 13Le opere e gli acquisti finanziati a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, non…
- Art. 14L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato: "Il credito…
- Art. 15L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato: "I mutui…
