L'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, gia' modificato dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 302, e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - (Condizioni dei mutui). - 1. I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata. 2. Per le cooperative della pesca e loro consorzi il limite di cui al comma 1 e' elevato all'85 per cento. 3. L'ammortamento dei mutui e' compiuto nel termine massimo di:

  • a)15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 11;
  • b)6 anni per le iniziative di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 11;
  • c)20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) del primo comma dell'articolo 11;
  • d)3 anni per le iniziative di cui al numero 6) del primo comma dell'articolo 11;
  • e)20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo 11. 4. I mutui entrano in ammortamento il 1› gennaio od il 1› luglio successivi alla data di somministrazione del prestito. 5. I mutui inidicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra".

Testo vigente dal 27 febbraio 1992

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;165~art10 · fonte del testo

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