Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato: "L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:

  • 1)entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;
  • 2)entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni. Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed 1) del precedente articolo 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto nel termine massimo di 15 anni". 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 maggio 1976, n. 389

3

La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479, se destinati alla costruzione di immobili, e' elevata fino al massimo di 25 anni."

Testo vigente dal 25 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1968 al 25 giugno 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 maggio 1976, n. 389

    La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479, se destinati alla costruzione di immobili, e' elevata fino al massimo di 25 anni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art11 · fonte del testo

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