Il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' abrogato. I mutui a tasso agevolato per il credito peschereccio sono concessi per un ammontare non superiore al 70 per cento della spesa documentata, detratto il contributo a fondo perduto concesso ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 479. Il limite di cui al precedente comma e' elevato all'80 per cento per i contributi relativi a navi specializzate. Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, e' prorogato al 31 dicembre 1996. La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479, se destinati alla costruzione di immobili, e' elevata fino al massimo di 25 anni.

Testo vigente dal 10 giugno 1976

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-14;389~art8 · fonte del testo

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