E' autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 230.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la esecuzione delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al seguente articolo 2, da parte di imprese singole o associate esercitanti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici. Alle cooperative e loro consorzi e' accordata la preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi. I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 maggio 1976, n. 389

3

La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " L'entita' massima del contributo, prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nella misura del 40 per cento della spesa documentata, e' ridotta al 30 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il predetto limite e' elevato al 45 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi e al 50 per cento quando le predette iniziative hanno per oggetto la pesca, la lavorazione e la conservazione del pesce azzurro."

Testo vigente dal 25 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1968 al 25 giugno 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 maggio 1976, n. 389

    La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " L'entita' massima del contributo, prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nella misura del 40 per cento della spesa documentata, e' ridotta al 30 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il predetto limite e' elevato al 45 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi e al 50 per cento quando le predette iniziative hanno per oggetto la pesca, la lavorazione e la conservazione del pesce azzurro."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari