Il Ministro per la marina mercantile, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, e' autorizzato a concedere alle imprese finanziate ai sensi del precedente articolo 5 e per l'intera durata del finanziamento un contributo nel pagamento degli interessi nella misura del 5 per cento annuo. Il contributo predetto, che non e' cumulabile con analoghi contributi concessi dallo Stato o dalle regioni e' corrisposto durante il periodo di ammortamento, pei il tramite dell'istituto finanziatore, alla scadenza delle annualita' o semestralita' relative a ciascun finanziamento in misura pari alla differenza tra la rata dovuta dal debitore in base al tasso massimo contrattuale di cui al sesto comma del precedente articolo 5 e quella risultante deducendo dal detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di erogazione del finanziamento il contributo statale e' calcolato con riferimento all'ammontare di ciascuna somministrazione, effettuata secondo lo stato di avanzamento dei lavori. Qualora non vengano osservati i termini stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo per l'inizio dei lavori e la relativa esecuzione, il Ministro per la marina mercantile procede alla revoca del contributo d'interesse. Il provvedimento e' comunicato dal Ministero della marina mercantile al Ministero del tesoro, all'istituto o azienda di credito ed all'impresa interessata, che e' tenuta alla restituzione degli importi alla stessa erogati, maggiorati degli interessi al tasso legale. Per la concessione dei contributi sono autorizzati per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980 limiti di impegno di lire 2 miliardi e 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile negli esercizi finanziari medesimi. Le somme non impegnate nei singoli esercizi finanziari potranno essere utilizzate negli esercizi successivi. Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni anche sui limiti autorizzati per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce il limite sul quale l'impegno e' assunto.

Testo vigente dal 5 gennaio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-23;720~art6 · fonte del testo

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