Art. 3 — Accelerazione delle procedure in tema di appalti per edifici giudiziari
Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano per la durata di mesi ventiquattro dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli interventi negli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria per la installazione di sistemi informatici e di impianti, anche di sicurezza, nonche' per la fornitura di dotazioni strumentali e di servizi. La scelta dei fornitori di beni e servizi predetti puo' essere effettuata a trattativa privata a cura del Ministero di grazia e giustizia ((dopo aver acquisito almeno tre offerte)). ((2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche in deroga all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, mediante gara informale per la quale devono essere acquisite almeno tre offerte)) L'appalto puo' avere per oggetto sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione delle opere. Quest'ultima e' disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 16 novembre 1996
