Art. 3 — Accelerazione delle procedure in tema di appalti per edifici giudiziari
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1996, N. 579
Testo vigente dal 16 settembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1996, N. 579
Testo vigente dal 16 settembre 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1996 al 16 settembre 1996. 173 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano, per la durata di mesi ventiquattro dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare agli uffici giudiziari nei territori delle regioni Sicilia e Calabria, per la installazione di sistemi informatici e di impianti, anche di sicurezza, nonche' per la fornitura di dotazioni strumentali e di servizi negli anzidetti edifici. La scelta degli appaltatori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1, di competenza dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Sicilia e la Calabria e' effettuata, previa acquisizione di offerte da parte di almeno cinque ditte, a trattativa privata. Il contratto stipulato con l'aggiudicatario puo' comprendere sia la progettazione che l'esecuzione delle opere. La scelta dei fornitori di beni e servizi di cui al detto comma 1 e' effettuata a trattativa privata a cura del Ministero di grazia e giustizia.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1996, N. 579
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-16;378~art3 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.