Art. 24 — Trattativa privata
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non sono fondate - con riferimento, per le Regioni a statuto ordinario, agli artt. 3, 11, 97, 115, 117 118, 119, 125 Cost.; per la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 70 Cost. e 4 nn. 1 e 9, 8 e 58 l. cost. n. 1 del 1963; per le Province di Bolzano e Trento, agli artt. 70 Cost., 8 nn. 1 e 17, 16, 54 comma 1 n. 5 e 107 d.P.R. n. 670 del 1972 e alle relative norme di attuazione; per la Regione Sardegna, agli artt. 70 Cost., 3 lett. a) ed e), 6, 46 e 56 l. cost. n. 3 del 1948 e alle relative norme di attuazione; per la Regione Valle d'Aosta, agli artt. 2 lett. a) ed f), 4, 43 e 46 l. cost. n. 4 del 1948 - le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della l. n. 109 del 1994: - art. 1 comma 3, in quanto la disposizione denunziata non svincola l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e di coordinamento dal principio di legalità sostanziale; - art. 1 comma 4, in quanto le norme comunitarie muovono su un piano diverso da quello proprio delle norme nazionali, postoché - essendo il rapporto fra le due fonti di competenza e non di gerarchia - in tanto la norma nazionale diviene inapplicabile, in quanto contrasti con le disposizioni comunitarie precedenti o sopravvenute; - art. 2, comma 2; - art. 3, in quanto la disposizione denunziata non si applica alle Regioni ed alle Province autonome, postoché i regolamenti governativi, anche delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale; - art. 4, in quanto l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - realizzando l'esigenza di un'autorità indipendente e di alta qualificazione, chiamata ad operare in piena autonomia rispetto agli apparati dell'esecutivo ed agli organi di ogni amministrazione - può esercitare la funzione di vigilanza attribuitale solo se ha una conoscenza completa ed integrata del settore dei lavori pubblici, unitaria a livello nazionale; ed in quanto le sue attribuzioni - che esprimono una funzione di garanzia - da un lato, non sostituiscono ne' surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo, e, dall'altro, richiedono l'adempimento del dovere di cooperazione tra Stato, Regioni e Province autonome; - art. 7 commi 1, 2, 3 e 5; - art. 8 comma 8, in quanto la disposizione denunciata non si applica alle Regioni ed alle Province autonome; - art. 14, in quanto il metodo della programmazione triennale delle opere pubbliche - rispondendo all'esigenza di determinare le opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilità finanziarie e secondo un ordine di priorità basato sulla valutazione dei costi e dei benefici - è collegato al rispetto dei principi generali fissati dall'art. 1; ed in quanto la disposizione impugnata non lede competenze delle regioni ne' ostacola la loro potestà di programmazione; - art. 19 comma 1, in quanto l'esclusione della progettazione dall'appalto per l'esecuzione delle opere è conseguenziale rispetto all'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di predisporre, per i lavori pubblici, progetti esecutivi, postoché non è dato avere appalti che implichino un'attività di progettazione, ammessa ma non imposta dalla disciplina comunitaria; - artt. 20, comma 2, 21, comma 2, 24, in quanto le disposizioni denunziate - stabilendo, negli appalti di opere pubbliche, il principio della gara per la selezione del contraente, al fine di assicurare la massima trasparenza nella scelta e la concorrenza tra diverse imprese - garantiscono in modo ancor più esteso, rispetto alla disciplina comunitaria (che consente, ma non impone, la trattativa privata), la realizzazione delle predette esigenze. red.: S. Di Palma
Art. 1 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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7 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2005 al 1 luglio 2006. 405 parole tolte, 5 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'affidamento a trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi: 0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;
tolto: a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
tolto: b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
tolto: c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 30. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 22 GENNAIO 2004 aggiunto: 12 APRILE 2006, N. tolto: 30. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attivita' del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non puo' essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 30. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1998, N. 415. aggiunto: 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art24 · fonte del testo
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