All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente all'assunzione del personale maschile valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno 1996 e in lire 54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli: Ministero di grazia e giustizia - capitolo 1998 per lire 9.090 milioni per l'anno 1995 e lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; capitoli 1999, 2000, 2009 e 2083, rispettivamente, per lire 3.838 milioni, lire 3.340 milioni, lire 1.253 milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995; capitolo 2086 per lire 400 milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno - capitolo 2585 per lire 790 milioni per l'anno 1995. All'onere relativo all'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.794 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.548 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, valutato complessivamente in lire 27.111 milioni per l'anno 1996, in lire 27.379 milioni per l'anno 1997 ed in lire 27.000 milioni per l'anno 1998, si provvede: quanto a lire 111 milioni per l'anno 1996 e lire 379 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; quanto a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 settembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-13;479~art4 · fonte del testo

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