Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1990 al 30 dicembre 1990. Leggi il testo vigente →

(( La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonche' a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1 gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno. La tassa automobilistica regionale e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed e' applicata contestualmente e con le medesime modalita' stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalita'. 4. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non da' luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata gia' riscossa dalla regione di provenienza))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1990

Il D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle regioni a statuto ordinario la misura della tassa regionale prevista dall'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' aumentata di un importo pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990".

Testo in vigore dal 23 giugno 1990 al 30 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 1990

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1989 al 23 giugno 1990. 230 parole tolte, 157 parole aggiunte.

La tassa tolto: regionale di circolazione aggiunto: automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafitolto: , soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione aggiunto: soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonche' a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti tolto: nella Regione. La tassa e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano la tassa erariale di circolazione. Le Regioni determinano aggiunto: nelle regioni stesse. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1 gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non tolto: superiore al 110 per cento e non inferiore al 90 per cento aggiunto: inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale tolto: ridotta a norma del penultimo comma. Possono essere, inoltre, previste riduzioni ovvero aumenti della tassa regionale di circolazione in misura non eccedente il 5 per cento della stessa, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione. La tassa di circolazione aggiunto: determinata dallo Stato per lo stesso anno. La tassa automobilistica regionale e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed e' applicata contestualmentetolto: , nei termini e con le medesime tolto: forme e modalita' stabilite per la riscossione della tolto: tassa statale di circolazione aggiunto: stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalita'. 4. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una tolto: Regione aggiunto: regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non da' luogo tolto: all'applicazione di aggiunto: alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa tolto: di circolazione aggiunto: regionale automobilistica sia stata gia' riscossa dalla tolto: Regione di provenienza. Nelle Regioni a statuto ordinario la tassa erariale di circolazione e' ridotta al 50 per cento, ad eccezione di quella dovuta per i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano. A decorrere dalla sua istituzione e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, l'ammontare della tassa di circolazione regionale e' commisurato al 25 per cento della tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 75 per cento, ferma restando la facolta' di aumentare o diminuire la tassa stessa entro i limiti di cui al secondo comma. aggiunto: regione di provenienza

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281~art4 · fonte del testo

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