Art. 2 — Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori

Per l'anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o piu' autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino piu' autovetture agevolabili, l'esenzione e' riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed e' applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione e' applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Per i motocicli ed i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o piu' motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Qualora risultino piu' motocicli agevolabili, l'esenzione e' riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed e' applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione e' applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino piu' ciclomotori agevolabili, l'esenzione e' riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione piu' remota. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' previsto, un trasferimento complessivamente di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dai commi 1, 2, 3 e 4. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 31 marzo 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli Accordi di cui al comma 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Testo vigente dal 17 settembre 2026

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-09-17;162~art2 · fonte del testo

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