Art. 19 — Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale

Ciascuna regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Puo' altresi' adeguare l'aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle province. La predetta compartecipazione puo', inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione. In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresse, le regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive province. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili e' oggetto di condivisione nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione a statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed e' alimentato da una quota non superiore al 30 per cento del gettito della compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo le modalita' stabilite dal medesimo comma. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile.

Testo vigente dal 12 maggio 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art19 · fonte del testo

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