[1]Determinazione della tassa

[2]Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 6 (1° comma). Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 2 (1° comma). Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 4 e 10 (1° comma). Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 2 (1° comma). Legge 9 febbraio 1952, n. 49, artt. 3, 4 e 8.

[3]Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate:

  • a)alla cilindrata determinata in cm3 per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri;
  • b)alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalita' di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;
  • c)al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;
  • d)alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate (( ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come Ni, presentino codice di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o piu' posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei Motori));
  • d-bis)al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;
  • d-ter)al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici.
  • e)alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata. La tassa e' stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi. Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione.

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 333/2008

    Questione inammissibile
    1 agosto 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché della tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997, censurati, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la progressiva diminuzione della tassa automobilistica in corrispondenza della perdita di valore del bene conseguente al trascorrere del tempo. Il rimettente, infatti, omette del tutto la descrizione del caso concreto sottoposto al suo esame e sollecita un intervento additivo senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore; resta assorbito l'ulteriore profilo di inammissibilità, concernente l'ammissibilità dello scrutinio di legittimità costituzionale del combinato disposto di norme, una delle quali non avente forza di legge. - Negli stessi termini, vedi, citata, ordinanza n. 333/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Testo unico tasse automobilistiche

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 333/2007

    Questione inammissibile
    27 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, nonché della tariffa A ad esso allegata e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997, censurati, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la progressiva diminuzione della tassa sugli autoveicoli in corrispondenza della perdita di valore del bene conseguente al trascorrere del tempo. Il rimettente, infatti, omette del tutto di descrivere la fattispecie e sollecita un intervento additivo senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore; resta assorbito l'ulteriore profilo di inammissibilità, concernente la insuscettibilità di sindacato costituzionale su una norma contenuta in un provvedimento non avente forza di legge.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Testo unico tasse automobilistiche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2000 al 1 gennaio 2007. 62 parole aggiunte.

d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellatetolto: ... aggiunto: ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come Ni, presentino codice di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o piu' posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei Motori;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art2 · fonte del testo

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