Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, e delle singole leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonche' per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235, si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge. Dette soprattasse sono a carico del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo in solidale corresponsabilita' con il conducente. Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una ((sanzione amministrativa)) pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La ((sanzione amministrativa)) e' elevata al 20 per cento se il pagamento e' effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la ((sanzione amministrativa)) e' pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo delle soprattasse non puo' essere inferiore a lire cinquemila. Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento si riferisce.

Testo vigente dal 16 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1983 al 16 luglio 1998. 3 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una tolto: soprattassa aggiunto: sanzione amministrativa pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La tolto: soprattassa aggiunto: sanzione amministrativa e' elevata al 20 per cento se il pagamento e' effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la tolto: soprattassa aggiunto: sanzione amministrativa e' pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-01-24;27~art1 · fonte del testo

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