((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 13)). Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8, al personale inviato in missione per le attivita' e le iniziative di cui agli articoli 7 e 8, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unita' tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 7, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, ((del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,)) nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. Alle spese previste dagli articoli 7 e 8 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, nonche' delle disponibilita' degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e agli articoli 1, 2 e 10, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, ((dalla legge 2 agosto 2011, n. 130)), sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 7, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni. All'articolo 3, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, ((dalla legge 3 agosto 2010, n. 126)), le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012».

Testo vigente dal 28 febbraio 2012

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2011 al 28 febbraio 2012. 89 parole tolte, 19 parole aggiunte.

tolto: Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, i decreti attinenti alla applicazione della legge medesima sono adottati congiuntamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazioneaggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 13. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 7 e … 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del aggiunto: codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 tolto: e successive modificazioni, nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del … e 10, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, tolto: con aggiunto: dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore aggiunto: della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. Fermo restando il … All'articolo 3, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, tolto: con aggiunto: dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;215~art9 · fonte del testo

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