Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al personale inviato in breve missione per le attivita' e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ((, e successive modificazioni)), e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. ((Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)). Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ((. ..)) nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. (( Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto nonche' dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011. 5-quinquies. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nell'ambito delle risorse ivi previste, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione)) Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ((Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni)). L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, ((in cui)) sono stabilite:

  • a)le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di Governo;
  • b)l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura ("Task Force"), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
  • c)l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi. ((7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la flessibilita' e la funzionalita' del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • b)all'articolo 13:
  • 1)al comma 2, le parole: "esecutivo ed ausiliario" sono soppresse;
  • 2)ai commi 2 e 4, le parole: "dell'unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),"))

Testo vigente dal 26 febbraio 2011

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Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2010 al 26 febbraio 2011. 6 parole tolte, 715 parole aggiunte in 5 capoversi.

… Unita' tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e aggiunto: successive modificazioni, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del aggiunto: regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a … che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. aggiunto: Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle iniziative di cui al … lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tolto: e successive modificazioni,aggiunto: ... nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. aggiunto: Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto nonche' dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011. 5-quinquies. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nell'ambito delle risorse ivi previste, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applica l'articolo 60, … giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. aggiunto: Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, tolto: con il quale aggiunto: in cui sono stabilite:

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi. aggiunto: 7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la flessibilita' e la funzionalita' del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: b) all'articolo 13:

aggiunto: 1) al comma 2, le parole: "esecutivo ed ausiliario" sono soppresse;

aggiunto: 2) ai commi 2 e 4, le parole: "dell'unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;228~art3 · fonte del testo

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