Art. 6 — Modificazioni dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130
All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi ((teorico-pratici, a condizione che)) abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi ((e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa)).»;
- b)al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)((al primo periodo, dopo le parole: "puo' utilizzare" sono inserite le seguenti: "le armi comuni da sparo nonche'"));
- 2)dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree ((a rischio di pirateria)) individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1.»;
- c)al comma 5-ter, le parole: «sono determinate le modalita' attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al porto ed al trasporto delle armi» sono sostituite dalle seguenti: «sono determinate le modalita' attuative dei commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse».
Testo vigente dal 28 febbraio 2012
