Art. 4 — Risorse umane e dotazioni strumentali
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi ((di diritto privato o pubblico)) specializzati ed a stipulare ((contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente)) con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3. ((3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari))
Testo vigente dal 20 agosto 2003
