E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 5.236.199 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento ((nel periodo di applicazione delle disposizioni del presente decreto)). E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East ((and)) North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso lo United Nations Office on ((Drugs)) and Crime (UNODC). E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 995.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.500.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano e al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.167.719 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 250.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attivita' rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.000.000, ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati ((per l'anno 2012)) per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana,. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 11.500.000 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 616.940 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all' ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 152.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del ((decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,)) e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, e' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 48.000. E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonche' per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualita' e di euro 8.200.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 852.945 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen e in altre aree di crisi. Al predetto personale e' corrisposta una indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 178.022 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del ((decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,)) spetta ogni sei mesi ed e' acquisito dopo quattro mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 360.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario ((sono corrisposti)) una indennita' pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del ((decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,)) e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco ((per un periodo)) non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 e successive modificazioni, e' assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 300.000 per l'anno 2012. (( Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, puo' provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee ))

Testo vigente dal 28 febbraio 2012

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2011 al 28 febbraio 2012. 11 parole tolte, 74 parole aggiunte.

… aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo di tolto: vigenza aggiunto: applicazione delle disposizioni del presente decreto. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino … 800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East aggiunto: and North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso lo United Nations Office on tolto: Drug aggiunto: Drugs and Crime (UNODC). E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino … 2012, la spesa di euro 3.000.000, ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno tolto: 2011 aggiunto: 2012 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana … di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio aggiunto: 1967, n. 18 tolto: del 1967aggiunto: , e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso … in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio aggiunto: 1967, n. 18 tolto: del 1967aggiunto: , e successive modificazioni, spetta ogni sei mesi ed e' acquisito dopo quattro mesi ancorche' i viaggi … funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario tolto: e' corrisposta aggiunto: sono corrisposti una indennita' pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio aggiunto: 1967, n. 18 tolto: del 1967aggiunto: , e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle … il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco aggiunto: per un periodo non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. … assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 300.000 per l'anno 2012. aggiunto: Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, puo' provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;215~art8 · fonte del testo

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