Art. 2 — Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di ((euro 8.600.000)) ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' la spesa di ((euro 350.000)) per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di ((euro 8.600.000)) il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo ((di applicazione delle disposizioni di cui al)) presente decreto. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-bis del ((regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 572/2011 del Consiglio, del 16 giugno 2011)), e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011 ((e ad Istanbul il 15 luglio 2011)), circa l' individuazione di un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i beni pubblici libici congelati in Italia possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilita' finanziaria, in favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico, nonche' per l'apertura di linee di credito per le finalita' suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale titolare dell'autorita' di Governo ((...)). E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.159.751 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 2.295.224 per gli interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo ((di applicazione delle disposizioni di cui al)) presente decreto. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.162.000 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. E'autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 340.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato all'addestramento della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel quadro NATO-Russia Council. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 200.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. ((7-bis. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 250.000 per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attivita' rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU))) E'autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.983 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 994.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 437.250 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed e' acquisito dopo 4 mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore ((al periodo di applicazione delle disposizioni di cui al)) presente decreto. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 403.200 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area ((dell'Iniziativa Centro europea)). E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica, al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.
Testo vigente dal 6 agosto 2011
