Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo applicano la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. All'articolo 18 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale.».

Testo vigente dal 16 maggio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-05-16;67~art10 · fonte del testo

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