Art. 1 fecondazione assistita — Finalità

Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 5 Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 14 maggio - 5 giugno 2015, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravita' di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche".

Testo vigente dal 11 giugno 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 96/2015

    Ha colpito questo articolo
    5 giugno 2015

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da apposite strutture pubbliche. L'irragionevolezza dell'indiscriminato divieto di accesso alla PMA, con diagnosi preimpianto, da parte delle coppie fertili affette (anche come portatrici sane) da gravi patologie genetiche ereditarie, suscettibili (secondo le evidenze scientifiche) di trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni, è resa evidente dalla circostanza che l'ordinamento italiano consente, comunque, a tali coppie di perseguire l'obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria, attraverso l'innegabilmente più traumatica modalità dell'interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali. Tale sistema normativo non permette, pur essendo scientificamente possibile, di far acquisire "prima" alla donna un'informazione che le potrebbe evitare di assumere "dopo" una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute, senza che quest'ultima possa trovare un positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in un'esigenza di tutela del nascituro, in ogni caso esposto all'aborto. La normativa denunciata costituisce, pertanto, il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone della razionalità dell'ordinamento, ed è lesiva del diritto alla salute della donna fertile portatrice (ella o l'altro soggetto della coppia) di grave malattia genetica ereditaria. Spetta al legislatore introdurre apposite disposizioni al fine dell'auspicabile individuazione (anche periodica, sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica) delle patologie che possono giustificare l'accesso alla PMA di coppie fertili e delle correlative procedure di accertamento (anche agli effetti della preliminare sottoposizione alla diagnosi preimpianto) e di un'opportuna previsione di forme di autorizzazione e di controllo delle strutture abilitate ad effettuarle. (Sono assorbite le censure relative agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost.) - Sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, ancorchè sollevata nell'ambito di procedimenti d'urgenza " ante causam ", non avendo il giudice a quo provveduto in via definitiva sull'istanza cautelare dei ricorrenti e, con ciò, consumato la sua potestas iudicandi , v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 220/2014, 162/2014, 172/2012 e 151/2009. - Per l'affermazione che, diversamente dal diritto comunitario, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non crea un ordinamento giuridico sovranazionale ma costituisce un modello di diritto internazionale pattizio, idoneo a vincolare lo Stato, ma improduttivo di effetti diretti nell'ordinamento interno, v. le citate sentenze nn. 349/2007 e 348/2007. - Nel senso che il potere-dovere del giudice comune di non applicare le norme interne contrastanti con il diritto comunitario non opera anche con riguardo alle norme CEDU, v. le citate sentenze nn. 210/2013, 303/2011, 80/2011 e 349/2007. - Per l'impossibilità della Corte costituzionale di sottrarsi al proprio potere-dovere di porre rimedio ad un vulnus costituzionale, v. la citata sentenza n. 162/2014.

    Art. 1 fecondazione assistita · Art. 6 aborto

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 221/2019

    Questione infondata
    23 ottobre 2019

    Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione: con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Nel caso di specie, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 4, 5 e 12, comma 2, della legge n. 40 del 2004, promosse dal Tribunale di Bolzano, non possono tenere conto delle deduzioni svolte dalle parti costituite, intese a dimostrare che le norme censurate contrastano anche con parametri diversi e ulteriori rispetto a quelli evocati dal giudice a quo). ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2019, n. 194 del 2018, n. 161 del 2018, n. 12 del 2018 e n. 4 del 2018 ).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 54/2016

    Questione inammissibile
    18 marzo 2016

    È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non consentono il ricorso alla procreazione medicalmente assistita anche alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 96 del 2015 ha dichiarato, in termini sostanzialmente corrispondenti al petitum , l'illegittimità costituzionale in parte qua delle censurate disposizioni, rimuovendole dall'ordinamento con efficacia ex tunc . Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua delle censurate disposizioni della legge n. 40 del 2004, v. la citata sentenza n. 96/2015. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per sopravvenuta carenza di oggetto, determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni, v., tra le tante, le citate ordinanze nn. 173/2015, 261/2014, 206/2014, 321/2013, 177/2013 e 182/2012.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 11 giugno 2015.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 14 maggio - 5 giugno 2015, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravita' di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche".

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urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art1 · fonte del testo

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