Corte costituzionale

Sentenza n. 261/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma,

del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni

sul processo penale a carico degli imputati minorenni), promossi con

n. 2 ordinanze emesse il 14 ottobre 1992 dalla Corte di Appello di

Bologna - Sezione per i minorenni nei procedimenti penali a carico di

Montanari Barbara e Braghieri Ivan, rispettivamente iscritte ai nn.

17 e 18 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di costituzione di Braghieri Ivan, rappresentato dai

genitori esercenti la potestà nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore

Giuliano Vassalli;

Uditi l'avvocato Davide Fratta per Braghieri Ivan e l'avvocato

dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze pronunciate il 14 ottobre 1992, la Corte di

appello di Bologna - Sezione per i minorenni, chiamata a decidere su

appelli proposti avverso sentenze di non luogo a procedere per

concessione del perdono giudiziale, ha sollevato, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

32, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione

delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati

minorenni), nella parte in cui prevede che il Giudice per l'udienza

preliminare possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere per

concessione del perdono giudiziale, decidendo allo stato degli atti.

Osserva il giudice a quo che la sentenza di non luogo a procedere

per concessione del perdono giudiziale implica che gli atti assumono

"definitivo rilievo probatorio" non a seguito di un accordo tra le

parti, ma in virtù di una delibazione del giudice che non può

essere rimossa dall'imputato, il quale rimane quindi privo di ogni

strumento per introdurre nuovi mezzi di prova al fine di contrastare

le risultanze così "cristallizzatesi".

Né a tal fine può soccorrere il rimedio dell'appello, in quanto,

essendo la relativa decisione ugualmente adottata allo stato degli

atti e poiché è comunque escluso l'esito dibattimentale nel caso di

appello del solo imputato, il diritto di difesa non può ritenersi

esercitato in quello che non può essere considerato "un vero e

proprio giudizio di primo grado".

Tale preclusione di attività probatoria si risolve, dunque, per

il giudice a quo, in una "rilevantissima compressione del diritto di

difesa" che assume rilevanza decisiva nel caso del perdono

giudiziale, giacché questo "presuppone il positivo accertamento del

reato e della sua riconducibilità alla condotta dolosa o colposa

dell'imputato".

2. - Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile od

infondata. La questione sarebbe inammissibile, secondo l'Avvocatura,

per difetto di rilevanza, in quanto la disposizione impugnata "è

norma che attiene ai poteri decisori del giudice di primo grado e che

il giudice di appello non deve applicare". Nel merito la questione

sarebbe infondata in quanto, come questa Corte ha avuto modo di

affermare (sent. n. 64/1991 e ord. n. 300/1991), l'udienza

preliminare non è fase di "accertamento della verità materiale" e

spetta al giudice individuare, anche su richiesta delle parti,

eventuali temi nuovi o incompleti ai fini del controllo che il

giudice deve compiere sulla domanda di giudizio avanzata dal pubblico

ministero. Non vi sarebbe quindi violazione del diritto di difesa, in

quanto i modi del relativo esercizio "possono essere diversamente

articolati in relazione alle speciali caratteristiche strutturali dei

singoli procedimenti".

3. - Con memoria del 13 febbraio 1993 si è costituita la difesa

di uno degli imputati per sostenere l'incostituzionalità della norma

sulla base di argomenti analoghi a quelli sviluppati dalla Corte

rimettente.

Nella memoria si è altresì osservato che la disposizione

denunciata vulnera anche il principio di uguaglianza, in quanto nei

confronti degli imputati minorenni "sarebbe preclusa quella ampia

possibilità di difesa che è invece riservata "agli adulti" dalla

normativa del giudizio avanti al giudice per le indagini preliminari

e del conseguente giudizio di primo grado". Considerato in diritto

1. - Entrambe le ordinanze sollevano, con argomentazioni

identiche, la medesima questione: i relativi giudizi vanno pertanto

riuniti al fine di essere decisi con un'unica sentenza.

2. - La Corte di appello di Bologna denuncia, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 32, primo

comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni),

nella parte in cui prevede che il giudice possa pronunciare sentenza

di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale.

Rileva a tal proposito il giudice a quo che la sentenza di non luogo

a procedere per concessione del perdono giudiziale si inquadra nel

modello offerto dall'art. 425 del codice di procedura penale, con la

conseguenza che l'appello dell'imputato è disciplinato dall'art. 428

dello stesso codice. Da ciò scaturisce che la pronuncia che il

giudice adotta all'esito dell'udienza preliminare "cristallizza" il

materiale probatorio raccolto, senza che all'imputato siano offerti

strumenti per dedurre elementi di prova contraria a quelle

risultanze. D'altra parte, anche in fase di gravame la decisione assume le caratteristiche di una pronuncia emessa allo stato degli

atti, giacché non è consentito al giudice di appello operare "un

ampliamento del costituto istruttorio" sulla base del quale il

giudice della udienza preliminare ha adottato la propria sentenza;

cosicché, osserva il rimettente, essendo escluso l'epilogo

dibattimentale nel caso in cui l'appello sia stato proposto dal solo

imputato, questi viene privato del diritto di difesa, essendo mancato

"un vero e proprio giudizio di primo grado". La compressione di tale

diritto, conclude il giudice a quo, assume poi una "decisiva

rilevanza" nel caso della concessione del perdono giudiziale, in

quanto, a differenza di altre cause che legittimano l'adozione della

sentenza di non luogo a procedere, la concessione di quel beneficio

"presuppone il positivo accertamento del reato e della sua

riconducibilità alla condotta dolosa o colposa dell'imputato".

3. - Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di

inammissibilità, per difetto di rilevanza, che l'Avvocatura dello

Stato solleva sul presupposto che la norma censurata atterrebbe "ai

poteri decisori del giudice di primo grado e che il giudice di

appello non deve applicare". Posto, infatti, che la disposizione

impugnata costituisce il necessario referente normativo che traccia i

confini entro i quali il giudice dell'udienza preliminare è chiamato

a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, e considerato che

è proprio quella sentenza a formare oggetto del giudizio di

impugnazione, risulta, allora, del tutto evidente, che il giudice di

appello può ritenere legittima la propria investitura ai fini della

celebrazione della fase di gravame soltanto attraverso la previa

delibazione della legittimità della fonte normativa sulla cui base

la pronuncia impugnata è stata emessa.

Nel merito, la questione è infondata. Questa Corte, infatti,

chiamata a pronunciarsi su questione analoga (v. sentenza n.

77/1993), ha avuto modo di affermare che, alla stregua delle

previsioni dettate dall'art. 3, lettera l), della legge-delega 16

febbraio 1987, n. 81, l'istituto della opposizione è stato delineato

dal legislatore delegante quale rimedio "inteso a consentire

l'accertamento dibattimentale nelle ipotesi in cui la pronuncia del

giudice della udienza preliminare contiene un enunciato in punto di

responsabilità che la parte deve avere la facoltà di rimuovere per

poter esercitare appieno il proprio diritto alla prova". Da ciò si

è tratto il corollario "che il diritto a proporre l'opposizione deve

essere riconosciuto non solo quando la pronuncia sulla

responsabilità è coessenziale alla sentenza che definisce l'udienza

preliminare, come nel caso della condanna, ma anche quando la

responsabilità dell'imputato è ontologicamente presupposta, come

nel perdono giudiziale, ovvero, infine, è logicamente postulata,

come nella ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per difetto

di imputabilità a norma dell'art. 98 del codice penale". Tali

rilievi hanno dunque comportato la declaratoria di illegittimità

costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre

1988, n. 448, come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14

gennaio 1991, n. 12, nella parte in cui non prevede la possibilità

di proporre opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere

con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità

dell'imputato, restando così assorbita nella statuizione della Corte

proprio l'ipotesi della concessione del perdono giudiziale che forma

oggetto della specifica questione sollevata dal giudice a quo. Al

minorenne nei confronti del quale viene pronunciata sentenza di non

luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, è così

offerta la possibilità di rimuovere, attraverso l'opposizione, la

pronuncia adottata in sede di udienza preliminare e dar corso alla

celebrazione del dibattimento, nel cui ambito è posto in condizione

di esercitare compiutamente il proprio diritto alla prova. Resta,

pertanto, integralmente soddisfatto il petitum che il rimettente

mostra di perseguire, giacché la lamentata compressione del diritto

di difesa che scaturirebbe dalla assenza di "un vero e proprio

giudizio di primo grado" trova, invece, immediato ristoro attraverso

il rimedio della opposizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli

imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dalla Corte di Appello di Bologna - Sezione per i

minorenni, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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