Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

citata

  • art. 3d.lgs. 12/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo

comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nel

testo modificato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio

1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina

processuale penale e delle norme ad essa collegate), in relazione

all'art. 3, lett. l, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,

promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1991 dalla Corte di

appello di Trieste - Sezione per i minorenni nel procedimento penale

a carico di Minatel Luca, iscritta al n. 106 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza pronunciata il 25 novembre 1991, la Corte di

appello di Trieste - Sezione per i minorenni, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), nel testo modificato

ad opera dell'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12

(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale

penale e delle norme ad essa collegate).

Assume il giudice a quo che l'art. 3, lettera l), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nel prevedere l'opposizione avverso i

provvedimenti adottati nell'udienza preliminare, non opera

distinzione tra provvedimenti di proscioglimento e di condanna; il

tutto per consentire all'imputato di "gestire la possibilità di

rinunciare o meno alla celebrazione del dibattimento, senza che la

detta possibilità possa essergli sottratta con pregiudizio delle

garanzie di difesa". Tale principio risulterebbe peraltro violato

dalla "novellazione" apportata dall'art. 46 del decreto legislativo

14 gennaio 1991, n. 12, che ha escluso dall'opposizione "i

provvedimenti di proscioglimento", cosicché la norma impugnata

verrebbe a porsi in contrasto con gli artt. 24 e 76 della

Costituzione.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Osserva l'Avvocatura che la scelta di consentire l'opposizione nei

confronti delle sole sentenze di condanna risponde alle reali

esigenze di garanzia dell'imputato, il quale, avverso le sentenze di

non luogo a procedere, può utilizzare il mezzo di impugnazione

previsto dall'art. 428 del codice di procedura penale. L'opposizione,

quindi, costruita come richiesta di dibattimento, consente

all'imputato di far valutare in tempi ristretti le proprie censure

avverso quei provvedimenti che nel processo ordinario possono essere

adottati solo a conclusione del dibattimento. L'estensione di un

meccanismo del genere a tutti i provvedimenti adottabili nell'udienza

preliminare si sarebbe, invece, rivelato in contrasto con l'esigenza

di massima semplificazione, senza che, oltre tutto, potessero

assumere rilievo alcuno le peculiarità del procedimento minorile.

D'altro canto, ha osservato l'Avvocatura richiamando la Relazione

allo schema del decreto legislativo n. 12 del 1991, la composizione

del tribunale per i minorenni nell'udienza preliminare non differisce

in modo significativo dalla composizione del medesimo tribunale con

funzioni di giudice del dibattimento. Pure sotto tale profilo,

dunque, non avrebbe giustificazione predisporre il riesame del merito

di tutti i provvedimenti adottati a norma dell'art. 32 del d.P.R. n.

448 del 1988.

Per ciò che infine attiene alla denunciata violazione dell'art.

24 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che la possibilità di

esperire gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal codice

avverso i provvedimenti diversi dalle sentenze di condanna, consente

agevolmente di ritenere non fondata la dedotta violazione del diritto

di difesa. Considerato in diritto

1. - Oggetto di censura, sotto il duplice profilo dell'eccesso di

delega e della violazione del diritto di difesa, è la disposizione

dettata dall'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n.

448, in base alla quale è consentito all'imputato e al difensore

munito di procura speciale di proporre opposizione contro la sentenza

di condanna pronunciata nell'udienza preliminare a norma del comma 2

dello stesso articolo. Tenuto conto, infatti, che la disposizione

impugnata è stata introdotta, nella attuale formulazione, dall'art.

46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, adottato con la

speciale procedura prevista dall'art. 7 della legge-delega 16

febbraio 1987, n. 81, e come tale assoggettato al "rispetto dei

principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3" della

stessa legge di delegazione, e considerato che la fonte novellatrice

ha profondamente mutato la precedente disciplina, limitando ai soli

casi di condanna la possibilità - prima riconosciuta in termini

generali - di proporre opposizione avverso le sentenze pronunciate

all'esito della udienza preliminare, si desume da ciò il contrasto

con l'art. 3, lettera l), terzo periodo, della stessa legge-delega n.

81 del 1987, essendo ivi prevista l'opposizione "contro i

provvedimenti adottati nell'udienza preliminare" senza che sia stata

operata distinzione alcuna tra quelli di proscioglimento e quelli di

condanna. La novella, d'altra parte, non consentendo all'imputato di

"gestire la possibilità di rinunciare o meno alla celebrazione del

dibattimento", determina, secondo il giudice a quo, un "pregiudizio

delle garanzie della difesa" che pone la norma in contrasto con

l'art. 24 della Costituzione.

2. - La tesi che invece sviluppa la difesa dello Stato per

sostenere l'infondatezza della questione, si incentra essenzialmente

sulle ragioni di speditezza e di coerenza sistematica che indussero

il Governo ad emanare la novella che costituisce oggetto del presente

giudizio. Richiamando, infatti, quanto al riguardo si afferma nella

Relazione che ha accompagnato lo schema del decreto legislativo n. 12

del 1991, l'Avvocatura pone in evidenza come la soluzione prescelta

sia rispondente "alle reali esigenze di garanzia dell'imputato, il

quale avverso le sentenze di non luogo a procedere può efficacemente

avvalersi del mezzo di impugnazione previsto in via generale

dall'art. 428 c.p.p., mentre per le sentenze di condanna allo stato

degli atti emesse a norma dell'art. 32 comma 2 si trova ad essere

privato, senza necessità del suo consenso, della garanzia costituita

dal dibattimento".

Una soluzione, quella adottata, che il legislatore delegato ha

ritenuto "conforme alla ratio della direttiva di cui all'art. 3

lettera l) legge-delega, la quale sembra doversi interpretare nel

senso che non avverso tutti i provvedimenti adottati nell'udienza

preliminare debba essere consentita l'opposizione, bensì soltanto

avverso quelli in relazione ai quali i mezzi di impugnazione previsti

dal codice non costituiscono garanzia sufficiente, tenuto conto della

maggiore ampiezza dei poteri decisori del giudice dell'udienza

preliminare minorile rispetto a quanto previsto dagli artt. 424 e 425

c.p.p.".

3. - L'esame della conformità della norma impugnata ai criteri ed

ai principi enunciati dalla legge di delegazione, postula, come è

ovvio, un controllo di compatibilità tra le scelte operate dal

legislatore delegato ed i limiti imposti all'esercizio del relativo

potere, che non può riduttivamente circoscriversi all'interno di un

acritico raffronto testuale tra le due fonti di normazione. Ciò è

tanto più vero ove si consideri come alla già complessa e talora

puntuale sequenza che caratterizza le numerose direttive che l'art. 2

della legge-delega n. 81 del 1987 ha fissato per l'emanazione del

nuovo codice di rito, si accompagni la ritenuta necessità - fatta

palese dal preambolo con cui esordisce l'art. 3 - che la disciplina

del processo minorile si conformi ai "princip/' generali del nuovo

processo penale", solo nei limiti in cui questi non debbano subire

"le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari

condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle

esigenze della sua educazione, nonché, in particolare,

dall'attuazione" dei criteri che lo stesso art. 3 passa ad enunciare.

Ciascuno dei "criteri" stabiliti per disciplinare il processo a

carico di imputati minorenni, dunque, assume, secondo la precisa

volontà del legislatore delegante, il significato di una deroga ai

"princip/' generali", coessenziale alle peculiari esigenze insite

nella condizione minorile, cosicché qualsiasi lettura di quei

criteri in funzione della corrispondente disciplina attuativa, non

potrà che collocarsi in tale specifico quadro di riferimento.

Ciò posto e dovendosi pertanto annettere ai criteri enunciati

dall'art. 3 della legge-delega il valore di limiti saldamente

ancorati alla salvaguardia delle esigenze del minore, ne consegue che

la loro interpretazione non potrà che svolgersi secondo un profilo

squisitamente teleologico, al precipuo scopo di raccordare ciascuna

deroga ai "princip/' generali" del processo penale alle peculiarità

insite nel rito minorile. In tale contesto, allora, è agevole

cogliere quale sia la linea prescelta dal legislatore delegante nel

dettare le tre "previsioni" in cui si suddivide la lettera l) del

già citato art. 3: da un lato, quella di ampliare i poteri del

giudice dell'udienza preliminare, così da rendere possibile una

immediata conclusione della vicenda processuale, il cui ulteriore

sviluppo potrebbe generare conseguenze negative per il minore;

dall'altro, quella di affidare alle parti la scelta se conformarsi

alla decisione del giudice, ovvero rimuoverla attraverso lo speciale

rimedio della opposizione. La prima parte della direttiva che viene

qui in esame stabilisce, infatti, che il giudice possa

"prosciogliere" il minorenne nell'udienza preliminare anche per la

non imputabilità, ai sensi dell'art. 98 del codice penale, ovvero

per concessione del perdono giudiziale, così superando il

circoscritto àmbito della sentenza di "non luogo a procedere" che lo

stesso delegante ha tracciato nel numero 52) dell'art. 2, nella

diversa prospettiva di privilegiare il dibattimento come sede

naturale dove svolgere il giudizio sul pieno merito della

regiudicanda. Il secondo periodo della medesima direttiva prevede,

poi, la possibilità di pronunciare, all'esito della udienza

preliminare, sentenza di condanna, ove il giudice ritenga di irrogare

una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. A chiusura, infine,

dei criteri ai quali il legislatore delegato è tenuto a uniformare

la disciplina dell'udienza preliminare nel processo a carico di

imputati minorenni, il terzo periodo della lettera l) enuncia la

previsione che avverso "i provvedimenti adottati" in quella udienza

"il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o

il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi,

davanti al tribunale per i minorenni".

Alle particolarità degli epiloghi cui può pervenire l'udienza

preliminare nel processo minorile, si collega, dunque, l'altrettanto

particolare rimedio della opposizione, che il delegante configura

alla stregua di un istituto volto a rimuovere gli effetti di quelle

pronunce e provocare l'intervento del giudice dibattimentale.

Sicché, pur operando la delega un generico riferimento ai

"provvedimenti adottati all'udienza preliminare", deve certamente

escludersi - come osserva la Relazione al decreto legislativo n. 12

del 1991 - che l'intento del legislatore delegante fosse quello di

ammettere l'opposizione nei confronti di qualsiasi tipo di decisione

assunta nell'udienza, giacché, ove così fosse, sarebbe resa

suscettibile di automatica caducazione qualsiasi sentenza di non

luogo a procedere, in virtù di una scelta che lo stesso delegante

riconosce non solo all'imputato ma anche al pubblico ministero. In

altri termini, si assisterebbe alla conseguenza paradossale di

attribuire al pubblico ministero il potere di rimuovere

discrezionalmente una sentenza che si oppone alla sua richiesta di

rinvio a giudizio, in aperto contrasto sia con i princip/' di rango

costituzionale, sia con le finalità stesse che la direttiva mira a

perseguire.

Dovendosi dunque prefigurare limiti oggettivi al potere di

proporre opposizione, questi non possono che desumersi dalla

integralità delle "previsioni" che la stessa lettera l) partitamente

enuncia. Il diritto dell'imputato alla celebrazione del dibattimento,

non può, allora, ritenersi circoscritto alla sola ipotesi della

sentenza di condanna, proprio perché la facoltà di proporre

opposizione, enunciata nella terza parte della lettera l), è

intimamente legata, sul piano logico sistematico oltre che testuale,

ad entrambe le previsioni che la precedono. Posto, infatti, che la

"specificità" che caratterizza l'udienza preliminare minorile viene

individuata dal legislatore delegante nell'ampliamento dei poteri

decisori e nella correlativa possibilità di adottare pronunce

altrimenti da riservare all'organo del dibattimento, e considerato

che, come si è detto, la scelta di anticipare siffatti poteri è

funzionale al soddisfacimento delle particolari esigenze di tutela

della condizione minorile, ne consegue che il diritto alla

opposizione, costituendo espressione del più generale diritto di

difesa, deve essere riconosciuto in tutti i casi in cui è proprio

quella "anticipazione di poteri" a generare l'effetto di impedire la

celebrazione del dibattimento. D'altra parte, poiché l'istituto

della opposizione è tradizionalmente collocato nell'ambito del

procedimento monitorio, al punto che il legislatore della novella è

stato indotto a modellarne le cadenze in speculare sintonia con le

analoghe previsioni dettate in tema di decreto penale (v., in

particolare, il comma 3- bis dell'art. 32 e l'art. 32- bis del d.P.R.

n. 448 del 1988), diviene allora agevole arguire che nell'intenzione

del legislatore delegante il rimedio in questione è inteso a

consentire l'accertamento dibattimentale nelle ipotesi in cui la

pronuncia del giudice della udienza preliminare contiene un enunciato

in punto di responsabilità che la parte deve avere la facoltà di

rimuovere per poter esercitare appieno il proprio diritto alla prova.

Un diritto, questo, che, contrariamente a quanto si afferma nella

Relazione al più volte citato decreto legislativo n. 12 del 1991,

non può certo ritenersi adeguatamente tutelato attraverso "il mezzo

di impugnazione previsto in via generale dall'art. 428 c.p.p.", posto

che, tra l'altro, non è l'appello la sede processuale

fisiologicamente destinata alla formazione della prova.

Tale essendo il quadro univocamente tracciato dal legislatore

delegante, può quindi desumersi, quale conclusivo corollario, che il

diritto a proporre l'opposizione deve essere riconosciuto non solo

quando la pronuncia sulla responsabilità è coessenziale alla

sentenza che definisce l'udienza preliminare, come nel caso della

condanna, ma anche quando la responsabilità dell'imputato è

ontologicamente presupposta, come nel perdono giudiziale, ovvero, infine, è logicamente postulata, come nella ipotesi di sentenza di non

luogo a procedere per difetto di imputabilità a norma dell'art. 98

del codice penale. La norma impugnata va pertanto dichiarata

costituzionalmente illegittima in parte qua, restando assorbiti gli

ulteriori profili denunciati dal giudice rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma,

del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni

sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito

dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12

(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale

penale e delle norme ad essa collegate), nella parte in cui non

prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di

non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la

responsabilità dell'imputato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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