Corte costituzionale

Sentenza n. 195/2002

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/05/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato

dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice

penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), promossi, nell'ambito di

diversi procedimenti penali, con ordinanze dei Giudici dell'udienza

preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo in data

24 aprile 2001, di Salerno in data 23 aprile 2001, di Palermo in data

25 maggio 2001, di Reggio Calabria in data 6 giugno 2001,

rispettivamente iscritte ai nn. 556, 565, 756 e 787 del registro

ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 32, 39 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 24 aprile 2001 (r.o. n. 556 del 2001) il

giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di

Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 104 e 111,

quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988,

n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico

di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1

marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di

procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova

in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111

della Costituzione), "nella parte in cui non prevede che in caso di

contumacia o irreperibilità dell'imputato il giudice possa,

nell'interesse preminente dello stesso, comunque emettere sentenza di

proscioglimento ex art. 425 cod. proc. pen. ovvero sentenza di

proscioglimento per concessione del perdono giudiziale o per

irrilevanza del fatto".

Il giudice a quo premette: che procede nei confronti di un

imputato, minorenne all'epoca dei fatti, per il reato di furto

aggravato ai sensi dell'art. 61, numero 2, cod. pen; che il reato,

commesso nel 1997, è divenuto procedibile a querela per effetto

dell'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205; che non risulta

proposta querela e che pertanto dovrebbe emettersi sentenza di

improcedibilità ex art. 425 cod. proc. pen., ma tale pronuncia è

impedita dalla contumacia dell'imputato.

Per effetto delle modifiche recate dall'art. 22 della legge n. 63

del 2001, l'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988 prevede infatti, al

comma 1, che nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della

discussione, il giudice debba chiedere all'imputato se consente alla

definizione del processo in quella stessa fase - salvo che il

consenso sia stato validamente prestato in precedenza - e, quindi,

possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti

dall'art. 425 cod. proc. pen., o per concessione del perdono

giudiziale o per irrilevanza del fatto, solo se il consenso risulti

prestato.

Con la conseguenza che, allorché l'imputato sia contumace - come

nel giudizio a quo - ovvero sia legittimamente assente o irreperibile

e non presti perciò il consenso alla definizione del processo, il

giudice dell'udienza preliminare non può in alcun caso prosciogliere

il minore.

Ad avviso del rimettente, l'impossibilità di pronunciare

sentenza di non luogo a procedere nel preminente ed obiettivo

interesse del minore, in assenza del suo consenso, violerebbe

l'art. 10 Cost., ponendosi in contrasto con l'art. 3 della

convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il

20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge

27 maggio 1991, n. 176, secondo cui in tutte le decisioni relative ai

fanciulli deve essere ritenuto preminente l'interesse del minore. Non

si può infatti dubitare - prosegue il giudice a quo - che sia

interesse preminente del minore evitare la sottoposizione a un

dibattimento affatto inutile, tanto più che le esigenze difensive

dell'imputato minorenne sono comunque garantite dalla ampia

possibilità riconosciutagli, a seguito della sentenza della Corte

costituzionale n. 77 del 1993, di proporre opposizione alle sentenze

di proscioglimento che presuppongono un accertamento di

responsabilità.

La norma censurata violerebbe inoltre: l'art. 104 Cost.,

esautorando "di fatto l'autonomia della funzione giurisdizionale del

giudice minorile"; l'art. 3 Cost., per l'illogica disparità di

trattamento degli imputati minorenni rispetto ai maggiorenni, per i

quali il giudice dell'udienza preliminare ben può emettere sentenza

di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. senza necessità

di alcun consenso; l'art. 111, quarto comma, Cost., dal momento che,

in relazione ai casi in cui l'imputato eserciti il suo diritto di

rimanere contumace o sia irreperibile, non prevede "le ipotesi di

"impossibilità di natura oggettiva o di provata condotta illecita"

che rendono possibile la formazione della prova in assenza di

contraddittorio".

2. - Analoghe questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, come modificato

dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001, sono state sollevate: con

ordinanza del 23 aprile 2001 (r.o. n. 565 del 2001) dal giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Salerno;

con ordinanza del 25 maggio 2001 (r.o. n. 756 del 2001) da altro

giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di

Palermo; con ordinanza del 6 giugno 2001 (r.o. n. 787 del 2001) dal

Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di

Reggio Calabria.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni

di Salerno, che procede nei confronti di un minorenne straniero,

irreperibile, per il reato di tentato furto monoaggravato, divenuto

improcedibile per difetto di querela, ritiene che la disciplina

secondo cui il proscioglimento del minorenne è subordinato al suo

consenso violi l'art. 3 Cost., per irragionevolezza e disparità di

trattamento rispetto agli imputati adulti, sulla base di censure del

tutto simili a quelle svolte, anche con riferimento agli altri

parametri, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i

minorenni di Palermo.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni

di Palermo, nell'ordinanza iscritta al n. 756 del r.o. del 2001

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del

d.P.R. n. 448 del 1988:

nella parte in cui prevede che il giudice dell'udienza

preliminare possa "emettere sentenza di proscioglimento ex art. 425

c.p.p. solo dopo avere acquisito il consenso dell'imputato alla

definizione del procedimento dell'udienza preliminare", in

riferimento agli artt. 3, 10, 101 Cost.

nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza

preliminare possa "emettere sentenza di proscioglimento per

concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto quando

risulta preminente l'interesse del minore anche senza l'acquisizione

del consenso dell'imputato alla definizione del procedimento

all'udienza preliminare", in riferimento agli artt. 10 e 101 Cost.,

e "nella parte in cui non prevede che il giudice possa

emettere sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p., ovvero per

concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, nei

confronti dell'imputato contumace, ovvero irreperibile per

"l'impossibilità di natura oggettiva ad acquisire il consenso alla

definizione del procedimento all'udienza preliminare", in riferimento

all'art. 111 Cost.

In fatto, e quanto alla rilevanza, il rimettente premette che i

reati per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio sono tutti

procedibili a querela e che, pur essendo state acquisite in udienza

preliminare la remissione della querela a suo tempo presentata e

l'accettazione della remissione ad opera dell'imputato, non può

pronunciare sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto

per remissione di querela, a causa della contumacia dell'imputato e

della conseguente mancata prestazione del consenso.

Nel merito, il rimettente svolge censure analoghe a quelle

prospettate nella ordinanza n. 556 del 2001, riferendo tuttavia alla

violazione dell'art. 101 Cost. gli argomenti spesi nella precedente

ordinanza in relazione all'art. 104 Cost. ed estendendo le censure

concernenti l'irragionevolezza della disciplina censurata al

raffronto con la perdurante possibilità di emettere, anche senza il

consenso dell'imputato, sentenza di proscioglimento per irrilevanza

del fatto nel corso delle indagini preliminari, ex art. 27, commi 1 e

2, del d.P.R. n. 448 del 1988.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni

di Reggio Calabria ritiene che l'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988,

"nella parte in cui prevede che il consenso dell'imputato costituisce

un presupposto indefettibile per la definizione del processo a carico

di minorenni nella fase dell'udienza preliminare", violi gli artt. 3,

primo comma, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 111, secondo

comma, Cost.

Ad avviso del rimettente la questione, prospettata dal difensore

dell'imputata che, a conclusione della discussione in udienza

preliminare, aveva chiesto il proscioglimento della sua assistita nel

merito o, in subordine, per irrilevanza del fatto, è rilevante in

quanto l'imputata, contumace, non ha, neppure in precedenza, prestato

il consenso per la definizione del processo nella fase dell'udienza

preliminare: in tale situazione la disposizione censurata

precluderebbe ogni possibilità di pronunciare sentenza di

proscioglimento con una delle formule indicate dal difensore nel

procedimento a quo.

Nel merito, il rimettente rileva che la rigida disciplina

introdotta dalla legge n. 63 del 2001 nell'art. 32, comma 1, del

d.P.R. n. 448 del 1988 comporta che, ove l'imputato non presti il suo

consenso (perché contumace o assente), il giudice dell'udienza

preliminare non può emettere sentenza di proscioglimento e deve

disporre il rinvio a giudizio del minore anche quando ricorrano gli

estremi per una pronuncia liberatoria nel merito o per motivi di

rito. La scelta di garantire comunque il pieno contraddittorio si

risolve quindi nel "paradosso [...] di provocare la dialettica

dibattimentale anche nelle ipotesi in cui l'imputato potrebbe

ottenere - come nel caso in argomento - una formula (sicuramente più

favorevole) di proscioglimento".

La disciplina censurata sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24,

31 e 111, secondo comma, Cost., in quanto:

si pone, irragionevolmente, "a detrimento delle finalità

deflative" dell'udienza preliminare, nonché, "più in generale, di

quelle educative (vedasi l'art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988

n. 448) perseguite dal processo penale minorile", privilegiando "la

tutela delle mere strategie tecnico-difensive individuali (che

potrebbero appieno esplicarsi nella successiva fase processuale) a

discapito della possibilità di un'immediata fuoriuscita dal circuito

penale";

prevede, per le ipotesi di proscioglimento di cui al comma 1

dell'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988, la necessità di un consenso

che con assoluta incongruenza non è invece richiesto nel caso di

condanna alla pena pecuniaria o a una sanzione sostitutiva,

disciplinato dal comma 2 del medesimo articolo che, in apparenza,

pare richiedere la sola richiesta del pubblico ministero;

determina una disparità di trattamento legata all'età,

ingiustificata e irragionevole rispetto agli adulti, che possono

essere prosciolti ex art. 425 cod. proc. pen. a prescindere dal fatto

che abbiano prestato il loro consenso;

rende inapplicabile al processo minorile l'art. 129 cod.

proc. pen., che consentirebbe di eludere il rigoroso limite previsto

dall'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 quando venga

riconosciuta la sussistenza di determinate cause di non punibilità;

è in contrasto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.P.R.,

che parrebbe invece attribuire al giudice, nel corso dell'udienza

preliminare, il potere di pronunciare anche d'ufficio, e quindi senza

il preventivo consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a

procedere per irrilevanza del fatto, è in palese contrasto con il

principio della ragionevole durata del processo, che nelle ipotesi

prospettate di mancata acquisizione del consenso avrebbe uno sviluppo

dibattimentale affatto superfluo.

3. - Nei giudizi relativi alle questioni sollevate con le

ordinanze iscritte ai numeri 556, 756 e 787 del r.o. del 2001 è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le

questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate. Considerato in diritto

1. - Con quattro ordinanze sostanzialmente analoghe, sia pure in

riferimento a parametri costituzionali non sempre coincidenti, i

giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale

dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1 marzo

2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura

penale in materia di formazione e valutazione della prova in

attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della

Costituzione), nella parte in cui non prevede che il giudice

dell'udienza preliminare, in caso di contumacia o irreperibilità

dell'imputato, possa emettere sentenza di non luogo a procedere ex

art. 425 del codice di procedura penale, ovvero per concessione del

perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, anche in assenza del

consenso dell'imputato alla definizione del processo nell'udienza

preliminare.

Le questioni sono sollevate nell'ambito di procedimenti nei

confronti di imputati per i quali ad avviso dei rimettenti sussistono

gli estremi di una sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., in

particolare, di sentenza di non luogo a procedere per difetto di

querela (r.o. n. 556 del 2001 e n. 565 del 2001), per essere il reato

estinto per remissione di querela (r.o. n. 756 del 2001), o, nel

merito, con formula pienamente liberatoria (r.o. n. 787 del 2001).

Risultano pertanto prive di rilevanza le censure circa la non

adottabilità di sentenze di non luogo a procedere per concessione

del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, in quanto

prospettate in via ipotetica (r.o. nn. 556, 565 e 756 del 2001) o

meramente subordinata (r.o. n. 787 del 2001).

Sotto un primo aspetto, la disciplina censurata si porrebbe in

contrasto: con l'art. 3 Cost. a cagione della ingiustificata

disparità di trattamento degli imputati minorenni rispetto a

quelli maggiorenni, per i quali non è richiesto analogo consenso ai

fini della definizione del processo nell'udienza preliminare, e

dell'intrinseca irragionevolezza di una disposizione che preclude la

rapida fuoruscita dal processo del minore sol perché è contumace o

irreperibile; con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto irragionevolmente

impone il rinvio a giudizio dell'imputato minorenne contumace o

irreperibile che potrebbe invece essere prosciolto nel merito, mentre

il consenso non è richiesto, a norma del comma 2 del medesimo

art. 32, ai fini della pronuncia di sentenza di condanna a pena

pecuniaria o sanzione sostitutiva.

Sotto un diverso profilo, la disciplina censurata violerebbe

l'art. 10 Cost., perché irragionevolmente preclude di dare

applicazione al principio di cui all'art. 3 della convenzione sui

diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,

ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991,

n. 176, secondo cui in tutte le decisioni relative ai fanciulli deve

essere ritenuto preminente l'interesse del minore, nel caso di specie

quello di evitare di essere sottoposto ad un dibattimento del tutto

inutile, nonché l'art. 31 Cost., in quanto vanifica le esigenze

deflative dell'udienza preliminare minorile e le finalità educative

del processo nei confronti dei minorenni, privilegiando "strategie

tecnico-difensive individuali [...] a discapito della possibilità di

una rapida fuoruscita dal circuito penale".

Vengono evocati anche gli artt. 101 e 104 Cost., in quanto

l'imposizione del consenso quale condizione per la pronuncia della

sentenza di non luogo a procedere violerebbe i principi

dell'esclusiva soggezione del giudice alla legge, ovvero

dell'autonomia delle funzioni giurisdizionali.

Infine, viene richiamato l'art. 111 Cost., sotto il duplice

profilo del contrasto con il principio della ragionevole durata del

processo (secondo comma), in quanto la mancata acquisizione del

consenso comporterebbe uno sviluppo dibattimentale assolutamente

superfluo, e della omessa previsione, tra le ipotesi di deroga alla

formazione della prova in contraddittorio per "impossibilità di

natura oggettiva" (quarto comma), del caso in cui l'imputato eserciti

il diritto di rimanere contumace ovvero sia irreperibile.

Poiché tutte le ordinanze hanno per oggetto la medesima

questione, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. - La questione, nei limiti precisati, è fondata.

3. - Anche prima delle modifiche introdotte dall'art. 22 della

legge n. 63 del 2001, l'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988 era stato

oggetto di reiterati interventi legislativi e di questa Corte,

direttamente collegati ai peculiari connotati dell'udienza

preliminare nel processo minorile, caratterizzata dai più incisivi

poteri riconosciuti al giudice ai fini della definizione del processo

in tale fase. In particolare, a differenza che nel processo

ordinario, nell'udienza preliminare minorile il giudice ha la

possibilità di emettere sentenza di non luogo a procedere per

concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, di

disporre la sospensione del processo con messa alla prova e di

dichiarare, in esito al periodo di prova, l'estinzione del reato, di

pronunciare ex art. 32, comma 3, su richiesta del pubblico ministero,

sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o

una sanzione sostitutiva, avverso la quale l'imputato o il difensore

munito di procura speciale può proporre opposizione, chiedendo il

giudizio dinanzi al tribunale.

Su questo tessuto caratterizzato da un'ampia sfera di poteri

decisori, che abilitano il giudice dell'udienza preliminare minorile

a svolgere vere e proprie funzioni di giudizio (v. sentenze n. 290

del 1998 e n. 311 del 1997) altrimenti riservate al giudice del

dibattimento, è intervenuta la sentenza n. 77 del 1993, con la quale

questa Corte ha esteso l'opposizione, prevista dall'art. 32, comma 3,

in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione

sostitutiva, alle ipotesi in cui la responsabilità dell'imputato è

necessariamente presupposta (concessione del perdono giudiziale),

ovvero è "logicamente postulata" (sentenza di non luogo a procedere

per difetto di imputabilita).

Alla stregua di tale decisione, nei confronti delle sentenze di

non luogo a procedere che presuppongono un accertamento di

responsabilità pronunciate a norma dell'art. 32, comma 1, l'imputato

può dunque proporre opposizione, con l'effetto che nel giudizio di

opposizione il tribunale per i minorenni deve provvedere a revocare,

a norma dell'art. 32-bis comma 4, le predette sentenze.

La disciplina dell'udienza preliminare minorile è stata poi

modificata dalla legge n. 63 del 2001, che ha introdotto nell'art. 32

la disposizione censurata, che rende necessario il consenso

dell'imputato perché il processo possa essere definito in tale fase.

Il consenso diviene così condizione per la pronuncia di tutte le

sentenze di non luogo a procedere previste dall'art. 425 cod. proc.

pen., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza

del fatto.

4. - Con la menzionata sentenza n. 77 del 1993 questa Corte aveva

operato un bilanciamento tra l'esigenza di una rapida fuoruscita

dell'imputato minorenne dal circuito processuale, espressa dalla

vasta sfera dei poteri decisionali riconosciuti al giudice

dell'udienza preliminare minorile ai fini di evitare la fase

dibattimentale, e quella di garantire al minore le più complete

opportunità difensive connesse alla formazione della prova nel

contraddittorio tra le parti in dibattimento anche in caso di

pronuncia di sentenza di non luogo a procedere che presuppone un

accertamento di responsabilità.

Il delicato equilibrio tra queste opposte esigenze è stato

alterato dalle modifiche introdotte nell'art. 32, comma 1, dalla

legge n. 63 del 2001: il potere riconosciuto all'imputato minorenne

di non consentire alla definizione anticipata del processo

nell'udienza preliminare comporta che il giudice, ove il consenso

venga negato, o non venga prestato perché l'imputato è contumace o

irreperibile, debba emettere decreto che dispone il giudizio anche

nel caso in cui avrebbe altrimenti pronunciato una sentenza di non

luogo a procedere nel merito con formula ampiamente liberatoria o,

comunque, tale da non postulare alcun accertamento di responsabilità

dell'imputato (ad esempio, per difetto di una condizione di

procedibilità o per remissione di querela).

Ne emerge una disciplina intrinsecamente priva di ragionevolezza,

che vanifica le finalità deflative che ispirano l'impianto

dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilità di una

immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo

dibattimentale assolutamente superfluo, non funzionale all'esercizio

del diritto di difesa, posto che, tra l'altro, l'imputato non

potrebbe comunque ottenere in dibattimento una formula di

proscioglimento più vantaggiosa.

I profili di contrasto con l'art. 3 Cost. debbono evidentemente

essere apprezzati con riferimento all'art. 31, secondo comma, Cost. e

agli indirizzi espressi dalla convenzione sui diritti del fanciullo,

nei quali trova fondamento la tutela del preminente interesse del

minore ad una rapida uscita dal processo (v., ex plurimis sentenze

n. 433 del 1997, n. 250 del 1991 e ordinanza n. 103 del 1997), sempre

che, ovviamente, tale finalità non comporti il sacrificio delle

garanzie defensionali.

5. - Va pertanto dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 31,

secondo comma, Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 32,

comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui, in

mancanza di consenso dell'imputato, preclude al giudice di

pronunciare sentenza di non luogo a procedere che - come nei casi,

oggetto dei giudizi a quibus di difetto o di remissione della querela

ovvero di sussistenza delle condizioni per una sentenza di

proscioglimento ampiamente liberatoria - non presuppone un

accertamento di responsabilità.

Rimangono così assorbite le censure riferite agli altri

parametri costituzionali evocati dai rimettenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1,

del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni

sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato

dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice

penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui, in

mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di

pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un

accertamento di responsabilità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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