Processo penale minorile

Art. 30 — Pene sostitutive

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Sanzioni sostitutive 1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, puo' sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della liberta' controllata, tenuto conto della personalita' e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonche' delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. 2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 250/1991

    Ha colpito questo articolo
    6 giugno 1991

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448; Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del medesimo testo approvato col d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato d…

    Art. 27 Processo penale minorile · Art. 32 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Processo penale minorile · Art. 30 Processo penale minorile

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  • Sentenza n. 136/1991

    Questione infondata
    29 marzo 1991

    Nell'intento di assicurare una graduale sostituzione della nuova normativa a quella abrogata, mediante appunto l'emanazione di disposizioni di carattere transitorio, il legislatore delegato ha stabilito, riguardo ai procedimenti a carico di minori, di assicurare l'immediata operatività, anche in quelli destinati a proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, soltanto ad alcuni istituti (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; sospensione del processo e messa alla prova; dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova; sanzioni sostitutive), ritenuti, evidentemente, particolarmente qualificanti il nuovo processo minorile. Pertanto il fatto di non aver compreso, in tale previsione derogatoria, la norma relativa all'inammissibilità dell'azione civile è scelta che non può in alcun modo ritenersi viziata da irragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 30 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 272.

    Art. 3 cost. · Art. 30 Processo penale minorile

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  • Sentenza n. 412/1990

    Questione infondata
    27 settembre 1990

    Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza del 12 marzo 1990, relativa agli artt. 28, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui escludono, per i reati p…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost. · Art. 70 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art30 · fonte del testo

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