Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1991 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,

recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati

minorenni), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1990 dal

Tribunale per i minorenni di Salerno nel procedimento penale a carico

di Guzzo Carlo ed altro, iscritta al n. 720 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Guzzo Carlo ed

altri, il Tribunale per i minorenni di Salerno ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,

recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati

minorenni (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

272), nella parte in cui non prevede l'applicabilità, nei

procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del detto d.P.R.

n. 448 del 1988 i quali proseguono con il vecchio rito, dell'art. 10

delle nuove disposizioni, che sancisce l'inammissibilità dell'azione

civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal

reato.

Premesso che nel processo a quo, in presenza delle condizioni di

cui all'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (approvate con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), si continuano ad applicare le

norme del codice di procedura penale abrogato, il giudice remittente

rileva che le nuove disposizioni sul processo penale minorile

escludono, all'art. 10, l'ammissibilità della costituzione di parte

civile sul presupposto della prevalenza data alla personalità ed

alle esigenze educative del minorenne (principio del resto già

sancito nell'art. 3 della legge-delega n. 81 del 1987).

Ciò posto, la norma transitoria di cui al censurato art. 30,

mentre dispone l'immediata applicabilità nei procedimenti che

proseguono con il rito abrogato di alcuni istituti nuovi, quali la

sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e la

messa alla prova (che pur comportano il sacrificio degli interessi

della persona offesa dal reato rispetto alla tutela prioritaria del

minorenne), esclude la medesima immediata applicabilità del

principio dell'inammissibilità dell'azione civile.

Ad avviso del giudice remittente, tale disciplina

(inammissibilità della costituzione di parte civile nel nuovo

procedimento, ammissibilità della stessa nel vecchio, nei casi in

cui sia tuttora applicabile), viola l'art. 3 della Costituzione, per

ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche.

La rilevanza della questione, infine, sussiste, conclude il

giudice a quo, in quanto l'eventuale suo accoglimento renderebbe

inammissibile la costituzione di parte civile fatta da tale

Mastrogiovanni Pasqualina nell'interesse proprio e dei figli minori.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Rileva l'Avvocatura Generale dello Stato che la doglianza, nei

termini in cui è formulata, potrebbe riguardare tutte le norme

transitorie del nuovo codice di procedura penale, nella misura in cui

dalle stesse discende l'applicazione per un certo lasso di tempo di

un doppio regime processuale. La ratio di tali norme, in genere, è

quella di contemperare esigenze diverse e di assicurare il passaggio

graduale dalla vecchia alla nuova disciplina. Nella specie, pur in

presenza dell'esigenza di preservare la delicata personalità del

minore dalle tensioni derivanti dalla partecipazione del danneggiato

al processo, sembra ragionevole, conclude l'Avvocatura, la scelta del

legislatore di non estendere l'applicazione dell'art. 10 del d.P.R.

n. 448 del 1988 all'ambito di ultrattività del vecchio rito, tanto

più ove si consideri che, per evidenti motivi di economia

processuale, la norma suddetta non avrebbe comunque potuto trovare

applicazione nella ipotesi in cui la costituzione di parte civile

fosse già avvenuta anteriormente alla entrata in vigore del nuovo

processo. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale per i minorenni di Salerno solleva questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 30 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,

recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati

minorenni (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

272), nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 10 di

tali nuove disposizioni nei procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore delle stesse e destinati a proseguire con le norme

del codice abrogato.

Il menzionato art. 10 prescrive - per quanto qui interessa (primo

comma) - l'inammissibilità, nel procedimento penale davanti al

tribunale per i minorenni, dell'esercizio dell'azione civile per le

restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

L'impugnato art. 30, nel dettare le disposizioni transitorie del

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, dispone l'applicabilità ai

procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di quest'ultimo

degli artt. 27 ("sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza

del fatto"), 28 ("sospensione del processo e messa alla prova"), 29

("dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della

prova") e 30 ("sanzioni sostitutive") del medesimo d.P.R.

Ad avviso del giudice remittente, la mancata previsione, tra le

norme di immediata applicazione nei processi in corso, dell'art. 10

(anch'esso, fra l'altro, ispirato, al pari degli istituti di cui agli

articoli citati, dalle esigenze educative del minorenne), viola il

principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento

di situazioni identiche: disparità consistente nel fatto che, mentre

nei nuovi procedimenti la costituzione di parte civile è

inammissibile, in quelli già pendenti e destinati - come nella

fattispecie - a proseguire con le norme del codice abrogato tale

costituzione continua ad essere ammissibile.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato - anche recentemente

proprio in relazione a norme transitorie del nuovo codice di

procedura penale - che rientra nella discrezionalità del legislatore

regolare, in ordine ai fini che intende perseguire, il passaggio da

una vecchia ad una nuova disciplina (salvo il divieto di cui all'art.

25, secondo comma, della Costituzione), dettando norme transitorie

intese a mantenere ferme tutte o alcune delle disposizioni abrogate

per situazioni pendenti alla data di entrata in vigore delle

disposizioni nuove e, in particolare, a stabilire la sorte dei

processi in corso a tale data e i limiti della applicabilità ad essi

delle sopravvenute norme processuali (cfr. sentt. nn. 301 del 1986,

190 del 1988, 277 del 1990; ordd. nn. 180 e 419 del 1990).

Nel caso di specie, deve, poi, certamente escludersi che la

discrezionalità legislativa sia stata esercitata in modo

irragionevole.

Nell'intento di assicurare una graduale sostituzione della nuova

normativa a quella abrogata, mediante appunto l'emanazione di

disposizioni di carattere transitorio (secondo quanto previsto, del

resto, dall'art. 6 della legge-delega n. 81 del 1987), il legislatore

delegato ha stabilito, con la norma censurata, di assicurare

l'immediata operatività, anche nei procedimenti pendenti destinati a

proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, dei

soli istituti in precedenza citati, da esso evidentemente ritenuti

particolarmente qualificanti il nuovo processo minorile.

Il fatto di non aver compreso, in tale previsione derogatoria, la

norma relativa all'inammissibilità dell'azione civile è scelta che,

pertanto, non può in alcun modo ritenersi viziata da

irragionevolezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale per i minorenni di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari