Corte costituzionale

Ordinanza n. 375/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/11/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in

relazione all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, promosso

con ordinanza emessa il 26 novembre 1997 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, iscritta

al n. 127 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che nel processo a carico di un minorenne, imputato del

reato di ricettazione, il giudice per le indagini preliminari del

Tribunale per i minorenni di Cagliari, ha, con ordinanza del 26

novembre 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e

terzo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità degli

artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione

all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui

non escludono che si applichino anche agli imputati minorenni le

"condizioni soggettive ed oggettive per la sostituzione delle pene

detentive";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, richiamando l'atto di intervento relativo alla medesima

questione promossa con ordinanza del 13 febbraio 1997 dal Tribunale

per i minorenni di Cagliari.

Considerato che la questione incentrata sull'art. 60 della legge n.

689 del 1981 è manifestamente inammissibile non essendo il reato

nella specie contestato ricompreso fra le esclusioni oggettive

indicate in detto articolo;

che questa Corte, con sentenza n. 16 del 1998, ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre

1981, n. 689, proprio "nella parte in cui non esclude che le

condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle

sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni", e che,

dunque, anche tale questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di

Cagliari con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i

minorenni di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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