Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), in

relazione all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio

1997 dal tribunale per i minorenni di Cagliari nel procedimento

penale a carico di A.M. ed altro, iscritta al n. 283 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale per i minorenni di Cagliari, con sentenza del 23

febbraio 1993, condannava due imputati minori di età alla pena di

giorni quindici di reclusione ciascuno, pena sostituita con la

libertà controllata per la durata di un mese.

A seguito di ricorso per saltum del procuratore generale - che

aveva dedotto l'inapplicabilità della sanzione sostituiva per

l'ostacolo derivante dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981,

risultando gli imputati più volte condannati per delitti della

stessa indole - la Corte di cassazione, con sentenza del 13 gennaio

1995, annullava la decisione impugnata, con rinvio al tribunale per i

minorenni di Cagliari in diversa composizione.

Rilevava la Corte che erroneamente il tribunale per i minorenni

aveva ritenuto che la specifica regolamentazione contenuta nell'art.

30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, assuma un'assoluta autonomia

rispetto al regime delle sanzioni sostitutive quale delineato dalla

legge n. 689 del 1981 e che tale regolamentazione sia stata

"depurata" dalle esclusioni soggettive ed oggettive previste dagli

artt. 59 e 60 di detta legge. Con la conseguenza che, ancora una

volta erroneamente, il tribunale aveva sostenuto la tesi della non

operatività dei limiti soggettivi derivanti dal ricordato art. 59.

2. - Con ordinanza del 13 febbraio 1997, il tribunale per i

minorenni di Cagliari, quale giudice del rinvio, ha denunciato, in

riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 97, primo comma,

della Costituzione, gli artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 30 del

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non escludono

che si applichino anche agli imputati minorenni le "condizioni

soggettive" e le "esclusioni oggettive" previste dalla legge n. 689

del 1981 per l'operatività delle sanzioni sostitutive.

3. - In punto di rilevanza, osserva il giudice a quo come il

vincolo derivante per il giudice del rinvio in forza della decisione

della Corte di cassazione, vincolo conseguente, nel caso di specie,

al decisum concernente l'applicazione della sanzione sostitutiva, in

deroga all'art. 59 della legge n. 689 del 1981, non impedisce al

rimettente di sollevare la questione di legittimità della norma

così come interpretata dalla Corte di cassazione. E ciò perché,

avendo il procuratore generale proposto ricorso diretto, si sarebbe

alterato il "corso "fisiologico" delle fasi processuali" e, dunque,

anche "la (comune) modalità di formazione del "giudicato" ". Tanto

che in caso di contrasto interpretativo fra decisione della

cassazione ed interpretazione della norma ad opera del giudice di

rinvio, non essendo la decisione del giudice di primo grado passata

al vaglio del giudice di appello, l'unico rimedio azionabile al fine

di contestare l'interpretazione contra Constitutionem adottata dalla

Corte, resta la proposizione della questione di legittimità

costituzionale, non potuta sollevare in sede di merito per l'assenza

della fase di gravame.

4. - In punto di non manifesta infondatezza, rileva, in primo

luogo, il tribunale che il richiamo alle "leggi vigenti" contenuto

nell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 448 del 1988 non vale ad escludere l'estensione ai minori delle

ricordate disposizioni della legge n. 689 del 1981; la norma in

parola si riferisce, infatti, alla sola fase dell'esecuzione, così

da specificare il precetto dell'art. 75 della detta legge e da

"adattare le modalità applicative della sanzione sostitutiva alla

peculiare condizione degli imputati minorenni", per i quali era

previsto un trattamento differenziato in sede esecutiva.

In secondo luogo, che dal raffronto tra il primo comma dell'art.

30 e l'art. 58 della legge n. 689 del 1981 emerge l'assoluta

autonomia della norma del decreto del Presidente della Repubblica.

L'uno, infatti, prescrive che il giudice (penale minorile) -

nell'esercitare la facoltà di sostituire la pena detentiva ritenuta

irrogabile in concreto all'imputato minorenne (purché contenuta

entro il limite di due anni) - deve considerare la "personalità", le

"esigenze di lavoro e studio" e le "condizioni familiari, sociali e

ambientali" dello stesso minore; l'altro individua il parametro

valutativo ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive nel

"reinserimento sociale del condannato".

In terzo luogo, che, con la fissazione di un tetto unico

riguardante sia la libertà controllata sia la semidetenzione, il

legislatore ha dimostrato di voler creare una disciplina autonoma e

differenziata concernente i minori; e ciò allo scopo di evitare il

loro ingresso nel circuito carcerario ed agevolarne la fuoriuscita

dall'area penale.

Il tutto secondo quanto risulterebbe univocamente dall'art. 2, n.

45, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevede

l'applicazione delle sanzioni sostitutive "nei casi consentiti" solo

con riguardo agli imputati maggiorenni; tale formula non è stata, al

contrario, adottata nell'art. 30 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 448 del 1988. Il giudice rimettente richiama inoltre

l'art. 3, lett. f) della stessa legge-delega, che sancisce per i

minori l'applicabilità delle sanzioni sostitutive "anche in base

alla pena irrogabile in concreto", ricorda che la dottrina dominante

è attestata nel senso dell'autonomia dell'art. 30 rispetto alla

disciplina contenuta nella legge n. 689 del 1981 ed evoca il forte

contrasto giurisprudenziale esistente in seno alla stessa Corte di

cassazione a proposito dell'applicabilità ai minori dell'art. 59 di

detta legge.

Dopo aver richiamato talune decisioni di questa Corte concernenti

le peculiarità del giudizio minorile, il rimettente conclude nel

senso che l'estensione agli imputati minorenni dei limiti previsti

dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981, affermata dalla Corte di

cassazione nella sentenza pronunciata nel giudizio a quo, "determina

una irragionevole disparità, riservando ai minorenni l'identico

trattamento sanzionatorio riservato agli imputati maggiorenni

nonostante la profonda diversità della rispettiva condizione";

vulnera pure l'art. 31 della Costituzione ed "i principi di

eguaglianza sostanziale" (art. 3 della Costituzione stessa), la

funzione rieducativa della pena, nonché l'art. 97 della

Costituzione, perché l'estensione agli imputati minorenni dei limiti

generali in materia di sostituzione delle pene detentive, ostacolando

la fuoriuscita dei medesimi dall'area penale, comporta una lesione

del principio del buon andamento dell'attività amministrativa

statuale, con il determinare un maggiore ed irragionevole impegno

delle strutture preposte all'esecuzione delle pene detentive.

5. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque non fondata. Sotto il primo profilo si assume che le censure

sarebbero dirette a vulnerare (sotto il nomen della proposizione di

una questione di legittimità costituzionale) il principio di diritto

stabilito dalla Corte di cassazione.

In ogni caso, la disciplina denunciata sfugge al sindacato della

Corte, spettando al legislatore di delineare le modalità attuative

volte a realizzare la ratio di maggior favore per il rito minorile. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3, 27,

terzo comma, 31 e 97 della Costituzione, della legittimità degli

artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in

cui non escludono che si applichino anche agli imputati minorenni le

condizioni soggettive e le esclusioni oggettive previste dalle

disposizioni denunciate per la sostituzione delle pene detentive.

Più in particolare, all'esito del procedimento a carico di due

imputati minori di età, condannati alla pena di giorni quindici di

reclusione ciascuno per il delitto di furto, il tribunale per i

minorenni aveva sostituito la reclusione con la sanzione sostitutiva

della libertà controllata nonostante entrambi gli imputati avessero

riportato plurime condanne per delitti della stessa indole. A seguito

di ricorso per saltum del pubblico ministero, la Corte di cassazione

aveva annullato tale decisione perché le prescrizioni degli artt.

59 e 60 della legge n. 689 del 1981 opererebbero pure nei confronti

degli imputati minorenni.

Il tribunale di Cagliari, quale giudice del rinvio, ha allora

sollevato la questione di legittimità costituzionale sopra

ricordata, chiamando in causa anche l'art. 30 del d.P.R. 22 settembre

1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a

carico di imputati minorenni), che per gli imputati minorenni

consente la sostituzione con la semidetenzione o con la libertà

controllata della pena detentiva irrogata in misura non superiore a

due anni, "tenuto conto della personalità e delle esigenze di studio

e di lavoro del minorenne nonché delle sue condizioni familiari,

sociali e ambientali".

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, nel suo atto di intervento

per il presidente del Consiglio dei Ministri, ha contestato

l'ammissibilità della questione per essere il giudice del rinvio

tenuto ad uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati

dalla Corte di cassazione, così da prospettare l'ammissibilità

della proposizione di una quaestio de legitimitate in quella sede

solo in quanto diretta a sottoporre al vaglio della Corte la norma

del codice di procedura penale che impone al giudice del rinvio di

sottostare al decisum del giudice di legittimità pure nei casi in

cui ritenga costituzionalmente illegittima la norma che dovrebbe

trovare applicazione in forza della decisione della Cassazione.

3. - L'eccezione dell'Avvocatura dello Stato deve essere disattesa,

in quanto si rivela in contrasto con la linea interpretativa seguita

da questa Corte, costante nel senso che, poiché la norma, così come

interpretata dalla Corte di cassazione, deve ancora ricevere

applicazione nella fase del rinvio, il giudizio circa la legittimità

costituzionale della norma stessa "è riservato a questa Corte e non

può ritenersi assorbito dalla valutazione compiuta dal giudice della

nomofilachia". Ne deriva che il precludere che sul principio di

diritto da cui promana il precetto ritenuto applicabile dalla Corte

di cassazione vengano prospettati dubbi di legittimità

costituzionale comporterebbe la "violazione delle disposizioni

regolanti la materia (artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del

1948 e 23 della legge n. 87 del 1953), dato che queste non contengono

al riguardo alcuna specifica limitazione" (v. sentenze n. 426 del

1993, n. 138 del 1993, n. 289 del 1992, n. 30 del 1990); la

preclusione derivante al giudizio di rinvio dal principio di diritto

affermato dalla Corte di cassazione non impedisce, quindi, la

proposizione della questione di legittimità costituzionale della

norma da cui è stato tratto il principio di diritto cui deve

uniformarsi il giudice di rinvio (sentenze n. 257 del 1994, n. 58 del

1995, n. 224 del 1996).

4. - Né l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla norma

denunciata può valere a sottrarre a scrutinio di costituzionalità

la norma medesima. L'intervento della Corte si attua nel solo ambito

di detto sindacato. Può ripetersi in proposito che tale sindacato

può operare anche "nel caso in cui il principio di diritto enunciato

dalla Corte di cassazione costituisca la conseguenza di una linea

ermeneutica del tutto isolata" (v. sentenza n. 130 del 1993,

ordinanza n. 314 del 1996). Ciò purché sotto il nomen della

quaestio de legitimitate non si nasconda un mero dubbio

interpretativo.

Senonché il rimettente mostra di avere adeguatamente ponderato gli

esatti termini della proposta questione di legittimità

costituzionale quando ha descritto le cadenze del procedimento e le

ragioni che l'hanno determinato a non sollevarla nel corso del primo

giudizio. E ciò vale a contestare l'ulteriore (ma complementare)

argomento contenuto nell'atto di intervento dell'Avvocatura generale

dello Stato secondo cui, non avendo il tribunale nel procedimento

conclusosi con la decisione annullata dalla Corte di cassazione

proposto incidente di legittimità costituzionale con riferimento

alle norme denunciate solo in una fase successiva, la verifica di

legittimità dovrebbe restare affidata alla Corte di cassazione che,

non avendo, a sua volta, sollevato "questione di legittimità

costituzionale delle norme in oggetto", ne ha tratto "una valutazione

positiva della conformità di esse alla Costituzione". Tale

conformità non risulta infatti condivisa dal giudice a quo, il quale

ha correttamente utilizzato l'unica via accessibile per rimuovere

l'illegittimità costituzionale della norma che sarebbe tenuto ad

applicare.

Che il rimettente abbia più volte richiamato il contrasto

giurisprudenziale in subiecta materia non vale certo a qualificare la

questione proposta come una richiesta alla Corte di sovrapporsi con

la sua interpretazione all'organo giurisdizionale cui è attribuito

il compito di esercitare la funzione nomofilattica. Pur dovendo

rilevarsi come gran parte delle argomentazioni siano di ordine

interpretativo, appare evidente che esse costituiscono

l'indispensabile premessa per pervenire alla denuncia del vizio di

legittimità costituzionale, per giunta attraverso l'evocazione di

plurimi parametri.

A questa Corte non resta, pertanto, che procedere alla verifica

delle censure sollevate sulla norma scaturente dal principio di

diritto enunciato nel caso in esame dalla Corte di cassazione e che

il giudice del rinvio dovrebbe applicare in forza dell'art. 627,

comma 3, del codice di procedura penale, senza che possano

individuarsi preclusioni di sorta all'esito del giudizio di

legittimità, derivando la statuizione dal raffronto tra la norma

sopra ricordata ed i parametri costituzionali indicati dal

rimettente.

5. - La questione incentrata sull'art. 60 della legge 689 del 1981

è inammissibile. Il principio di diritto che il giudice a quo è

tenuto ad applicare riguarda esclusivamente le condizioni soggettive

richieste dall'art. 59 della stessa legge per l'accesso alle sanzioni

sostitutive, essendo stata irrogata una pena per un reato non

compreso tra le esclusioni oggettive di cui all'art. 60.

6. - Fondata è, invece, la questione di legittimità dell'art. 59

della legge 689 del 1981.

Se, infatti, del tutto ininfluente si rivela il richiamo alla

lesione del principio "del buon andamento dell'attività

amministrativa statuale", non essendo l'art. 97 della Costituzione

invocabile a proposito dell'attività giurisdizionale oltre i limiti

riguardanti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro

funzionamento sotto l'aspetto amministrativo (cfr. sentenze n. 122

del 1997, n. 428 del 1993, n. 376 del 1993), risulta invece

compromessa l'osservanza degli altri parametri costituzionali evocati

dal giudice a quo.

In primo luogo il contrasto riguarda l'art. 31 della Costituzione,

nel suo collegamento con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione

stessa, non potendo ritenersi osservante del principio della

protezione della gioventù un regime che collide con la funzione

rieducativa della pena irrogata al minore facendo operare in sede di

cognizione il rigido automatismo che è insito nella previsione della

norma denunciata, la quale preclude ogni valutazione del caso

concreto, tanto da impedire - malgrado "la preminente finalità di

reinserimento sociale del giovane condannato" (v. sentenza n. 107 del

1997) - la realizzazione della specifica funzione rieducativa

perseguita dalle sanzioni sostitutive, desumibile anche dalle

condizioni e dagli scopi che ne consentono l'accesso. Primi fra tutti

la "personalità" e le "esigenze di lavoro o di studio del minorenne

nonché le sue condizioni familiari, sociali e ambientali". Con la

conseguenza che non solo l'automatismo che caratterizza l'art. 59

della legge n. 689 del 1981 ma la stessa finalità posta dall'art. 58

a fondamento delle sanzioni sostitutive applicabili agli adulti non

sono in grado di realizzare un assetto di massima individualizzazione

nel concreto atteggiarsi delle sanzioni. Lo comprova, tra l'altro -

in un'ottica attenta al regime della sostituzione nel suo complesso -

il raffronto con l'ora citato art. 58 della legge n. 689 del 1981,

che indica quale regola base per l'applicazione delle sanzioni

sostitutive "i criteri indicati nell'art. 133 del codice penale"

limitandosi ad additare quale regula iuris alla quale il giudice

dovrà conformare la sua decisione quanto alla individuazione della

sanzione da applicare, secondo i principi enunciati dall'art. 53

della stessa legge n. 689 del 1981, il generico potere di scelta

nella sostituzione della pena sostitutiva "più idonea al

reinserimento sociale del condannato".

Ad essere vulnerato è infine, l'art. 3 della Costituzione sotto il

profilo della irragionevolezza di un sistema che, nonostante abbia

elevato in modo consistente il tetto massimo della sostituzione

riferendo comunque l'applicabilità delle sanzioni sostitutive "anche

in base alla pena irrogabile in concreto" (art. 3 lettera f) della

legge-delega, che ha trovato attuazione nell'art. 30, comma 1, del

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), lascia in vita un effetto

preclusivo di per sé contraddittorio se riferito ad imputati che,

pure in forza degli ulteriori parametri chiamati in causa dal giudice

a quo, devono restare assoggettati ad una disciplina improntata a

criteri non segnati da assoluta rigidità. Dovendosi qui ribadire

quanto già più volte statuito da questa Corte a proposito della

contigua materia dell'esecuzione della pena, e cioè che l'assoluta

parificazione tra adulti e minori rischia di "confliggere con le

esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità di

trattamento" che devono caratterizzare la disciplina minorile (cfr.,

da ultimo, sentenza n. 403 del 1997).

7. - Va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non

esclude che le condizioni soggettive da esso prevedute per

l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati

minorenni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte

in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per

l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati

minorenni;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3, 27, 31 e 97

della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Cagliari con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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