Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge

della Regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela

della fauna e la disciplina della caccia); del n. 14 della tariffa

allegata alla legge della Regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13

(Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali); dell'art. 4

della legge della Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione

delle tasse sulle concessioni regionali), promossi con ordinanze

emesse il 1° aprile 1986 dal Tribunale di Torino, il 22 novembre

1985, dal Tribunale di Roma (n. 24 ordinanze), iscritte ai nn. 434,

da 471 a 482, da 495 a 506 del registro ordinanze 1986, e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 42 della 1ª serie

speciale del 1986;

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 1° aprile 1986 il Tribunale di Torino

ha sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17

ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg.

Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, nella parte in cui fissano l'ammontare

della tassa di concessione regionale per le aziende

faunistico-venatorie e le riserve di caccia nella misura di lire

ottomila per ettaro;

che con la stessa ordinanza, in via subordinata, è stata

sollevata anche, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27

dicembre 1977, n. 968;

che con le altre ordinanze indicate in epigrafe, emesse dal

Tribunale di Roma il 22 novembre 1985, è stata sollevata altresì,

in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della l. Reg. Lazio 28 settembre 1979, n.

79, nella parte in cui fissa in lire ottomila per ettaro la tassa di

concessione regionale per le riserve di caccia;

Considerato che, vertendo su questioni analoghe, i giudizi vanno

riuniti;

che con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271 questa Corte si è

già pronunciata su questioni identiche, dichiarando

costituzionalmente illegittimi, nelle parti impugnate, l'art. 57

della l. Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e l'art. 4 della l.

Reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79; dichiarando non fondata la

questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa

allegata alla l. Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13; dichiarando

assorbita, a seguito della declaratoria d'illegittimità

costituzionale delle norme su dette, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977,

n. 968;

che, pertanto, essendo stati gli artt. 57 della l. Reg. Piemonte

n. 60 del 1979 e 4 della l. Reg. Lazio n. 79 del 1979 già dichiarati

costituzionalmente illegittimi e non sussistendo ragioni, quanto alle

altre norme impugnate, per discostarsi dalla precedente decisione, le

questioni risultano già decise;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17

ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina

della caccia); del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg. Piemonte

6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni

regionali); dell'art. 4 della

l. Reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle

concessioni regionali per l'esercizio venatorio), sollevate con le

ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 119 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari