(( Al fine di assicurare un piu' incisivo controllo sulla qualita' della produzione per la tutela del consumatore, e' istituito il "certificato di garanzia della carne bovina" attestante il Paese di nascita, l'ultima provenienza, le tecniche di alimentazione e di stabulazione, le modalita' di allevamento, di trasporto e di macellazione del capo bovino. Il certificato deve essere affisso in maniera visibile nelle rivendite, a disposizione dei consumatori. )) (( Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)), sono definiti le modalita' e i criteri per l'attestazione di conformita' ai requisiti di cui al comma 1, nonche' le relative prove ed ispezioni per il rilascio del certificato da parte del produttore, il quale abbia ottemperato alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
Testo vigente dal 22 ottobre 1996
