All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 1.500 milioni annue, a decorrere dal 1996, (( di cui lire 1.000 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e lire 500 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c),)) si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 22 ottobre 1996
