Art. 50 — Produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega
L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/658/CEE, 89/227/CEE e 89/437/CEE dovra' avvenire in modo da assicurare:
- a)idonee garanzie a tutela della salute umana:
- b)l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;
- c)una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall'etichettatura contenente l'elenco completo degli ingredienti.
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
