I Ministri della sanita', delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze, ai fini dei controlli di specifica competenza nel settore zootecnico, attuano una strategia di collaborazione e di coordinamento, definendone le modalita' operative nell'ambito del (( Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia)) istituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Il (( Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia)), di cui al comma 1, e' integrato, limitatamente agli obiettivi del presente articolo, dal Ministro delle finanze o suo delegato e da tre rappresentanti del Ministero delle finanze nominati dal Ministro o loro delegati.
Testo vigente dal 22 ottobre 1996
