La legge 30 aprile 1976, n. 397, come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, e' modificata come segue:
- a)all'articolo 6, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "I bovini di eta' inferiore a trenta mesi, destinati alla produzione di carne, possono, in deroga a quanto previsto alle lettere b) e c) del primo comma, non essere sottoposti alle prove indicate in dette lettere solo qualora:
- 1)si tratti di animali che:
- a)provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi;
- b)sono stati identificati con apposito contrassegno in aggiunta a quello d'identificazione al momento del carico e restano sotto controllo fino al momento della macellazione;
- c)non sono stati in contatto durante il trasporto e fino al momento della loro macellazione con bovini che non prevengono da allevamenti ufficialmente indenni;
- 2)lo Stato membro di origine e quello di destinazione abbiano il medesimo status sanitario per quanto concerne tubercolosi e brucellosi;
- 3)nelle segnalazioni previste dall'articolo 11, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 febbraio 1993, n. 46, i destinatari degli animali specifichino che gli stessi usufruiscono delle deroghe di cui al presente comma. Il destinatario degli animali di cui al secondo comma deve mantenere gli stessi separatamente dagli altri bovini di differente status sanitario fino al momento della macellazione.";
- b)l'articolo 10 e' abrogato.
Testo vigente dal 24 settembre 1998
