Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della medesima legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 28 luglio 2001
