Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffusive degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari (( o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento,)) in adempimento anche ad obblighi comunitari ed internazionali, il Ministero della sanita':
- a)qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo, utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a tempo determinato e revocabili, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, e successive modiflcazioni, e provvedendo con i compensi stabiliti dal decreto del Ministro della sanita' in data 7 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988, e successive modificazioni;
- b)organizza ed impiega le unita' di crisi, previste dalle norme nazionali e comunitarie, nonche' i centri nazionali di referenza;
- c)provvede alla specifica formazione del personale.
Testo vigente dal 22 ottobre 1996
